Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali), che definisce le modalità di raccordo tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate con la costituzione di Ordini o Collegi e istituisce la Commissione regionale delle professioni e delle associazioni professionali, in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione.
La Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale degli articoli censurati e delle restanti disposizioni della legge, in quanto la normativa regionale ha inciso sull’ordinamento e sull’organizzazione degli Ordini e dei Collegi, la cui logica corrisponde ad un interesse nazionale e non locale. La materia, infatti attiene all’ “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, che l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la materia “professioni” di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 Cost.
In materia di libere professioni Corte costituzionale, sentenza 24/10 – 3 /11 del 2005, n. 405
13.01.2005