Sui vincoli di spesa delle Regioni e degli enti localiCorte costituzionale, sentenza 9-14 del 2005, n.417

13.04.2005

Le Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Marche, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4, 5, 9, 10, 11, e dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica).
La Corte, nel decidere la questione, ha preliminarmente affermato che “le ricorrenti sono legittimate a denunciare la legge statale per la violazione di competenze degli enti locali”.
La Consulta ha poi dichiarato: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004, mentre si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168.
I commi impugnati introducono puntuali vincoli, che riguardano le spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, missioni all’estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché le spese per l’acquisto di beni e servizi: tali vincoli non possono essere ricondotti a “principi fondamentali di finanza pubblica” e incidono negativamente sulla potestà legislativa e amministrativa di regioni e enti locali.
La Corte ha inoltre argomentato che “la previsione da parte della legge statale di limiti all’entità di una singola voce di spesa non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa e si risolve perciò “in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell’area riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”.

a cura di Rosella Di Cesare