In tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio-1 febbraio 2006, n. 29

13.04.2006

Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio-1 febbraio 2006, n. 29

Il Governo ha impugnato l’art. 4, comma 4, l’art. 7, comma 4, lettere b), d), f) e g), nonché l’art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica), per contrasto con l’art. 3, l’art. 117, primo comma – anche in relazione agli articoli da 52 a 66 (ora artt. da 43 a 55) del Trattato istitutivo dell’Unione europea -, secondo comma, lettere e), l) e p), e terzo comma, della Costituzione.
La Consulta ha dichiarato:

– non fondata la questione relativa all’art. 4. La disposizione regionale oggetto di impugnazione esclude che le società a capitale interamente pubblico, cui sia stata conferita dagli enti locali la proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali, destinati all’esercizio dei servizi pubblici, possano partecipare alle gare ad evidenza pubblica indette per la scelta del soggetto gestore del servizio o del socio privato delle società a capitale misto pubblico/privato. Nel silenzio del legislatore in merito, ed essendo la materia riservata alla competenza residuale delle Regioni, si ritiene ammissibile che le regioni integrino la disciplina dettata dallo Stato;

– non fondata la questione con riferimento all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge censurata, che stabilisce un limite minimo per la partecipazione azionaria del socio privato, in quanto l’art. 113, comma 5, lettera b), nell’individuare tra i possibili soggetti, cui conferire direttamente la gestione del servizio pubblico locale, le società a capitale misto pubblico/privato, non stabilisce limiti percentuali alla partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato, stabilendo soltanto che detto socio sia scelto con le procedure dell’evidenza pubblica, ipotesi pienamente rispettata nel caso in esame;

– la non fondatezza della censura riferita all’art. 7, comma 4, lettera d), non ravvisandosi alcuna incompatibilità con la competenza legislativa statale esclusiva nella materia “ordinamento civile”;

– la non fondatezza della questione riguardante l’art. 7, comma 4, lettera f), in quanto la stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione di personale dipendente, dà applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.

Viceversa, la Corte si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale:
– della questione relativa all’art. 7, comma 4, lettera b). La norma impugnata, nel vietare alle società a capitale interamente pubblico, già affidatarie in via diretta della gestione di un servizio pubblico, di partecipare alle gare ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore del servizio contrasta con le disposizioni contenute nell’art. 113 (segnatamente nel comma 15-quater) del d.lgs. n. 267 del 2000 e, dunque, con il parametro costituzionale dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

– dell’art. 7, comma 4, lettera g), poiché, disciplinando un caso di ineleggibilità a cariche elettive in enti locali territoriali, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “organi di governo” di Comuni, Province e Città metropolitane, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

a cura di Rosella Di Cesare