In tema di mobbing Corte costituzionale, sentenza 23-27 gennaio 2006, n.22

13.01.2006

Corte costituzionale, sentenza 23-27 gennaio 2006, n.22

Il Governo ha impugnato, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) ed l), e terzo comma, nonché all’art. 118, primo comma, della Costituzione, la legge della Regione Abruzzo 11 agosto 2004, n. 26 (Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro).
La questione non è stata ritenuta fondata.
La Corte ha ribadito che il tema del mobbig ha una pluralità di oggetti; per quanto attiene al profilo della condotta degli agenti – di coloro cioè che pongono in essere gli atti e comportamenti vessatori nei confronti del lavoratore – la relativa disciplina rientra essenzialmente nell’ordinamento civile. Allo Stato spetta, pertanto, la competenza a dettare la definizione del mobbing dove e quando lo ritenga opportuno. La legge impugnata non si configura in contrasto con tale ricostruzione in quanto non introduce un’autonoma qualificazione del fenomeno in esame, integrando disposizioni di principio che spettano allo Stato, ma si limita ad introdurre norme di dettaglio con riferimento alle esistenti normative statali riguardanti materie in cui il complesso fenomeno si manifesta.

a cura di Rosella Di Cesare