Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2004), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, nonché dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Campania 12 novembre 2004, n. 8, nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provveda secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell’interno nonostante sia cessato lo stato di emergenza. E’ inoltre da escludersi che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale; tale affermazione è espressione di un principio fondamentale in materia di protezione civile, per cui deve ritenersi limitato il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La Consulta si è pronunciata inoltre per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, in quanto tale norma non attribuisce alla istituenda agenzia regionale per la difesa del suolo i poteri straordinari o derogatori previsti in capo al Presidente della Regione Campania dall’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2789 del 1998, né proroga in alcun modo lo stato di emergenza ma si limita a regolare proprio la situazione delle strutture commissariali per il tempo in cui venga a cessare lo stato di emergenza.
In materia di poteri straordinari e derogatoriCorte costituzionale, sentenza del 22 febbraio-3 marzo 2006, n. 82
13.04.2006