In materia di istruzione e università Corte costituzionale, sentenza dell’8-17 marzo 2006, n. 102

13.08.2006

Corte costituzionale, sentenza dell’8-17 marzo 2006, n. 102

Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, comma 2, lettere b) e d), e 3, comma 4, della legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 13 (Promozione e valorizzazione delle università della Campania), lamentando la violazione dell’art. 117, comma sesto, della Costituzione, «in relazione all’art. 33, comma sesto, e all’art. 117, comma secondo, lettera n), della Costituzione».
La Corte ha dichiarato fondata la questione relativa all’art. 2, comma 2, lettera b), in quanto la disposizione regionale interviene in un settore (della materia) dell’istruzione – quello della disciplina degli studi universitari – nel quale alle università è affidata, ai sensi dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione, la competenza a definire, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, i propri ordinamenti che ovviamente ricomprendono le scelte relative all’istituzione dei singoli corsi. La norma impugnata, in quanto lesiva della competenza attribuita all’autonomia universitaria, è illegittima, nella parte in cui prevede l’istituzione di scuole di eccellenza e master, non ravvisandosi invece vizi di costituzionalità – peraltro nemmeno enunciati dal ricorrente – riguardo alla distinta previsione di finanziamento di siffatti corsi successivi alla laurea.

Non sono invece fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, lettera d), e 3, comma 4, della stessa legge. Con riferimento all’art. 2, la Corte rileva che “la norma altro non esprime, infatti, se non l’impegno della Regione a recepire gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati nel proprio programma triennale di interventi finalizzati al raggiungimento degli scopi indicati all’art. 1 della legge”.
L’art. 3 prevede un’ipotesi di incompatibilità a carico di docenti universitari per la partecipazione ad un comitato di indirizzo e programmazione che non preclude però la possibilità per gli stessi di assumere le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica, non incidendo pertanto sullo status dei docenti.

a cura di Rosella Di Cesare