In materia di organizzazione amministrativa della Regione Corte costituzionale, sentenza 5-16 giugno 2006, n.233

13.06.2006

Corte costituzionale, sentenza 5-16 giugno 2006, n.233

Il Governo ha impugnato i commi da 1 ad 8 dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), gli artt.14, comma 3, e 24, della medesima legge, nonchè gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «La decadenza è estesa ai responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e ai responsabili dei distretti sanitari territoriali». La disposizione, infatti, non riguarda un’ipotesi di spoils system in senso tecnico, ma concerne l’organizzazione della struttura amministrativa regionale in materia sanitaria e mira a garantire, all’interno di essa, la consonanza di impostazione gestionale fra il direttore generale e i direttori amministrativi e sanitari delle stesse aziende da lui nominati. In questa prospettiva, la norma impugnata tende ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione, e quindi non viola l’art. 97 Cost. A diversa conclusione si deve, invece, pervenire relativamente a quella parte della norma secondo cui la nomina di un nuovo direttore generale determina la decadenza anche delle nomine dei responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi e dei responsabili dei distretti sanitari territoriali. Così disponendo, la norma comporta l’azzeramento automatico dell’intera dirigenza in carica, pregiudicando il buon andamento dell’amministrazione e violando l’art. 97 Cost.
La Consulta ho poi affermato l’incostituzionalità dell’art. 24 della medesima legge della Regione Calabria n. 13 del 2005, nella parte in cui si applica anche alla nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria, disciplina che va ricondotta nell’ambito della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prevista dal terzo comma dell’art. 117 Cost. Dato che i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono affidati ai protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio, ne discende che anche la disciplina del procedimento finalizzato al raggiungimento dell’intesa richiesta per la nomina del direttore generale di azienda ospedaliero-universitaria deve essere definita in uno specifico protocollo tra gli enti interessati e non in via unilaterale, come risulta dalla norma censurata, lesiva tra l’altro, dell’autonomia universitaria garantita dall’art. 33, sesto comma, Cost.
La Corte, ha poi dichiarato non fondate le altre questioni relative agli artt. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nonché quelle riferite agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo).

a cura di Rosella Di Cesare