In materia di pesca Corte costituzionale, sentenza 17 maggio-1 giugno 2006, n. 213

01.06.2006

Corte costituzionale, sentenza 17 maggio-1 giugno 2006, n. 213

La Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), mentre il Governo ha impugnato due leggi, rispettivamente, della Regione Marche e della Regione Abruzzo.
La Corte ha riunito i giudizi in quanto vertenti in materia di pesca, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 29 e 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui “non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l’approvazione del Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per l’anno 2004, avvengano d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.
Essa si è pronunciata, inoltre, per l’incostituzionalità dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), in quanto essa “incide su prerogative spettanti allo Stato nella sua qualità di ente “proprietario” di beni del demanio marittimo, senza che possa rilevare la asserita corrispondenza del canone fissato dalla Regione con quello statale”.
La Consulta ha poi stabilito l’inammissibilità delle questione di legittimità costituzionale riferite all’art. 4, comma 1, lettera a), della predetta legge della Regione Marche n. 11 del 2004; e all’art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica). In ultima analisi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera a), 6, comma 2, lettera e), 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, e dell’art. 2, comma 1, lettera f), e dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004.

a cura di Rosella Di Cesare