Dichiara, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) poiché nei limiti delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo quest’ultimi possono – come espressamente affermato nell’ultimo periodo del sesto comma dell’art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all’organizzazione ed all’esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.
In materia di potestà regolamentare degli enti localiCorte costituzionale, sentenza n. 246 del 2006
13.04.2007