Dichiara, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13, recante «Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunità montane)», nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali.
In materia di scioglimento degli organi degli enti localiCorte costituzionale, sentenza n. 396 del 2006
13.04.2007