Corte costituzionale, ordinanza n. 285 del 2007
La Corte afferma, tra l’altro, che anche dopo l’intervento della legge cost. n. 3 del 2001, “nulla è mutato quanto al dovere di denuncia da parte dei revisori degli enti locali essendosi semmai reso ancor più forte il collegamento tra controlli interni e giurisdizione di responsabilità, giacché, rimasto invariato l’art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per omissione o ritardo della denuncia del fatto, la disciplina già contenuta nell’art. 105 del d.lgs. n. 77 del 1995 è stata trasfusa nell’art. 239, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 267 del 2000”.