Telefonia in sede fissa e tutela della concorrenzaCorte costituzionale, 30 gennaio 2009, n. 25

30.01.2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Veneto

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha impugnato l’articolo 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32, recante “Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center”. Detta norma prevede che i comuni individuino gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia e definiscano la disciplina urbanistica cui è subordinato il loro insediamento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale e stabilendo il divieto di apertura di nuove attività fino a tale individuazione e comunque non oltre il 1°gennaio 2010. Premesso che , ai sensi dell’ articolo 3 del d. lgs. 1° 9.2003, n. 259 ( codice delle comunicazioni elettroniche), la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica – nell’ambito della quale rientra l’attività di cessione di servizi di telefonia in sede fissa – è libera, e di preminente interesse generale ed è suscettibile di essere limitata solo per esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione, la richiamata norma regionale introduce un elemento di rigidità del sistema tale da tradursi in una programmazione quantitativa dell’offerta e nella imposizione di limiti quantitativi all’apertura di nuove strutture commerciali nella regione. Pertanto essa contrasta sia con esigenze di salvaguardia della concorrenza, sia con il disposto dell’articolo 3 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 [Convertito in l. 4 agosto 2006, n. 248] -recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale – che esonera lo svolgimento delle attività commerciali dal rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Osta, infatti, ad un’adeguata tutela della concorrenza sia la pianificazione del numero degli esercizi commerciali, sia l’individuazione di aree destinabili all’apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitarne l’apertura di nuovi. La norma regionale quindi invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117 comma 2 lettera e ) della Costituzione oltre a risultare limitativa della libertà di iniziativa economica, in violazione dell’articolo 41 della Costituzione.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza in materia, osserva che l’attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa è qualificabile, alla luce del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica (si vedano in particolare l’art. 25 e l’Allegato n. 9 del decreto legislativo n. 259 del 2003), e che la competenza statale in tema di comunicazioni elettroniche non riguarda solo «la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica» (come asserisce la difesa regionale nel presente giudizio), ma l’intera serie delle infrastrutture relative alle reti ed i relativi servizi pubblici e privati che operano nel settore.
Più in generale, la Corte ha affermato che «le disposizioni del suddetto Codice intervengono in molteplici ambiti materiali, diversamente tra loro caratterizzati in relazione al riparto di competenza legislativa fra Stato e Regioni: sono, infatti, rinvenibili in questo settore titoli di competenza esclusiva statale (“ordinamento civile”, “coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”, “tutela della concorrenza”), e titoli di competenza legislativa ripartita (“tutela della salute”, “ordinamento della comunicazione”, “governo del territorio”). Vengono, infine in rilievo anche materie di competenza legislativa residuale delle Regioni, quali, in particolare, l’“industria” ed il “commercio”)» (così le sentenze n. 350 del 2008 e n. 336 del 2005).
In particolare, l’impugnato art. 8, determinando un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato della comunicazione come disciplinato dal legislatore statale, invade una competenza spettante a quest’ultimo, e viola l’art. 117, comma 2, lettera e, Cost.

Decisione della Corte:

A fronte delle considerazioni su esposte la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007, n. 32 (Regolamentazione dell’attività dei centri di telefonia in sede fissa – phone center).

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla nozione di concorrenza : Corte cost., sentenze n. 63, n. 51 e n. 1 del 2008; n. 431, n. 430 e n. 401 del 2007; n. 80 del 2006; n. 272 e n. 14 del 2004;
– Sulla riconduzione dell’attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa come servizi di comunicazione elettronica: Corte cost., sentenza n. 350/2008

a cura di Valentina Lepore