Libertà di circolazione Corte Costituzionale , 23 gennaio 2009, n. 9

23.01.2009

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Abruzzo

Norme impugnate e parametri di riferimento:

Il ricorrente ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35, recante “ Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria”, nella parte in cui stabilisce che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella regione Abruzzo, debbano sottoporsi all’esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell’ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l’ esito favorevole di tale esame, che costituisce altresì autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole ( art. 1, commi 5, 6 , 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16).
Si ritiene che tali disposizioni siano costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti: a) eccedono dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di “tutela della salute”, contrastando con l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell’arte medica, in assenza – o in difformità – da determinazioni assunte a livello nazionale; b) eccedono dalla competenza legislativa concorrente della Regione in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, violando l’art. 117, terzo comma Cost., in quanto il d. lgs. n 624 del 1994, che costituisce la normativa statale di riferimento per l’individuazione dei principi fondamentali in tale materia, non ricomprende tale esame medico tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. E’ indubbio infatti che la previsione dell’esame polisonnografico debba considerarsi ricompreso tra i principi fondamentali della materia, di competenza esclusiva statale, e non spetta pertanto alle singole Regioni il suo inserimento nell’ordinamento. c) Inoltre, tali disposizioni regionali, costituendo un ostacolo all’attività lavorativa degli autotrasportatori, che perderebbero la possibilità di lavorare in caso di esito negativo dell’esame, violano l’art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale “le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale”. d) Contrastano con l’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la potestà legislativa sia esercitata dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari vanno ricomprese le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nonchè gli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato che enunciano le Politiche della Comunità in materia di “Trasporti”, prevedendo in particolare (art. 71) che sia il Consiglio Europeo a stabilire “le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti” e che “le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l’occupazione in talune regioni, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all’unanimità..”. e) Contrastano con gli artt. 80 e ss. del Trattato CE, che enuncia il principio di libera concorrenza. Le disposizioni in esame infatti, attribuendo alle aziende di trasporto abruzzesi il costo degli esami polisonnografici, pongono le aziende stesse in posizione de svantaggio rispetto alle altre aziende di trasporto, determinando un ostacolo alla concorrenza, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, nell’analisi della legittimità costituzionale delle disposizioni regionali su indicate, si sofferma sul disposto dell’articolo 120 della Costituzione che vieta alle Regioni di interporre, con provvedimenti di qualsiasi natura, amministrativa o legislativa, ostacoli alla libera circolazione di persone e cose tra le Regioni stesse. Allo stesso tempo, tale norma vieta alle Regioni di limitare, in qualunque parte del territorio nazionale, l’esercizio del diritto al lavoro, inteso sia come lavoro subordinato che come lavoro autonomo.
Pertanto, la disposizione regionale censurata, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l’obbligo di effettuazione dell’accertamento diagnostico denominato “polisonnografia”, frappone un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all’interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni, in contrasto con il divieto fissato dall’art. 120 della Costituzione.
Al contempo, detta disciplina, nel subordinare l’esercizio dell’attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all’effettuazione del predetto esame, limita l’esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro, autonomo o subordinato. Anche sotto tale profilo, dunque, essa si pone in contrasto con il divieto stabilito nell’art. 120 della Costituzione.
Le residue censure, relative all’articolo 117, commi 1 e 3, Cost., restano assorbite.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35 (Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria).

Giurisprudenza richiamata:

– Sulla riconduzione dei divieti dell’art. 120, Cost. ai contenuti della libertà di circolazione sul territorio nazionale, di cui all’art. 16, Cost.: Corte cost. sentenza n. 428/2004;
– Sulla riconduzione della materia “ circolazione stradale” alla potestà legislativa esclusiva statale: Corte cost. sentenze nn. 135/1997, 31/2001.

a cura di Valentina Lepore