Nuove norme sull’insindacabilità dei consiglieri in Lombardia

10.01.2005

Con la legge regionale 28 ottobre 2004, n. 26, la Regione Lombardia introduce “Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, quarto comma, della Costituzione”. Ai sensi dell’art. 2, godono della garanzia dell’insindacabilità tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, che di quelle collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.

a cura di Luca Castelli