Legittima la reintroduzione dell’istituto del riscatto anticipato nel settore del gas naturale

14.05.2008

Corte costituzionale, 14 maggio 2008, n. 133

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69 della legge 23 agosto 2000, n. 239, nella parte in cui – in riferimento al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni nell’attività di distribuzione del gas naturale – reintroduce la facoltà del riscatto anticipato in capo agli Enti locali, se prevista nei relativi atti di affidamento o concessione.
La norma, in particolare, risulterebbe lesiva degli artt. 3 e 97 Cost.

Argomentazioni della Corte:
Il regime delle attività di distribuzione del gas è stato riformato dal d.lgs. n. 164 del 2000, che all’art. 14 ha introdotto in particolare il principio dell’affidamento del servizio mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni. In via transitoria, è consentita la prosecuzione degli affidamenti e concessioni in essere fino alla scadenza stabilita, e comunque non oltre il completamento del periodo transitorio (la cui durata risulta ad oggi prorogata fino al 31 dicembre 2009, in presenza di determinate condizioni).
Ricostruita in questi termini la normativa di settore, la Corte evidenzia che la questione deve essere risolta verificando se la norma impugnata – nella misura in cui consente agli Enti locali il riscatto anticipato rispetto agli affidamenti e concessioni ricadenti nel regime transitorio – costituisce una norma di interpretazione autentica. A tal fine, va evidenziato come, nella giurisprudenza amministrativa antecedente l’emanazione della norma impugnata, un indirizzo minoritario ritenesse legittima la possibilità di una risoluzione anticipata del contratto di affidamento o concessione, nella logica del mantenimento del rapporto in corso. Per queste ragioni, la norma impugnata presenta i caratteri dell’interpretazione autentica in quanto, intervenendo su un orientamento giurisprudenziale non univoco, ha privilegiato un’interpretazione tra quelle possibili, nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dal giudice a quo.

a cura di Elena Griglio