Le società partecipate da Regioni ed Enti locali sono a capitale sociale esclusivo

01.08.2008

Corte costituzionale, 1° agosto 2008 n. 326

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dalle Regioni Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle D’Aosta avverso lo Stato

Norme impugnate e parametri di riferimento:
E’ impugnato l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 210, che impone alcune limitazioni alle società partecipate da Regioni ed Enti locali per lo svolgimento di attività amministrative o strumentali alle stesse. In particolare, l’art. 13, comma 1 stabilisce che le società costituite dalle amministrazioni regionali o locali, a capitale interamente pubblico o misto, per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, devono operare in esclusiva con gli enti territoriali costituenti; è conseguentemente vietato lo svolgimento di prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati o la partecipazione ad altre società o enti.
Secondo le ricorrenti, sarebbe, in particolare, violata la potestà legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici regionali e degli Enti locali.

Argomentazioni della Corte:
La Corte evidenzia preliminarmente come la ratio della disposizione impugnata sia quello di impedire che un soggetto che svolge attività amministrative eserciti allo stesso tempo attività di impresa.
Dato tale obiettivo istituzionale, quanto all’oggetto della disciplina, essa non rientra nella materia dell’organizzazione amministrativa perché non è rivolta a regolare lo svolgimento di un’attività amministrativa; piuttosto, essa deve essere ricondotta alla materia, di potestà esclusiva statale, dell’ordinamento civile, perché mira a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, tracciando il confine tra attività amministrativa e attività di persone giuridiche private.
Quanto, invece, allo scopo, la disciplina impugnata può essere ricondotta alla potestà esclusiva statale sulla tutela della concorrenza, in quanto volta ad evitare che le società a partecipazione pubblica producano distorsioni della concorrenza pubblica.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti.

Giurisprudenza richiamata:
– Sull’estensione della materia “ordinamento civile”, riferita anche a quegli istituti caratterizzati da elementi di matrice pubblicistica che conservano natura privatistica: Corte costituzionale sentt. n. 29/2006, nn. 401 e 438/2007, nn. 51 e 159/2008;
Sull’estensione della materia “tutela della concorrenza” e sulla necessaria proporzionalità della relativa disciplina: Corte costituzionale, sentt. nn. 38, 303, 401 e 421/2007 e nn. 51 e 63/2008.

a cura di Elena Griglio