Energia: pubblicato il regolamento comunitario sulle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

20.02.2006

Il Regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L-289/1 del 3 novembre 2005, apporta modifiche strutturali al quadro normativo per il mercato interno del gas naturale, in particolar modo per quanto riguarda gli scambi, i servizi di accesso per i terzi, i principi in materia di meccanismo di assegnazione della capacità, le procedure di gestione della congestione ed i requisiti in materia di trasparenza.
Quanto all’ultimo punto, la normativa stabilisce regole non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto in particolar modo delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas.
A tale proposito, il regolamento prevede la definizione di principi armonizzati in materia di calcolo delle tariffe e di accesso alla rete, nonché l’istituzione di servizi per l’accesso dei terzi, per l’assegnazione della capacità e per la gestione della cogestione (cioè la gestione del portafoglio di capacità del gestore del sistema di trasporto), al fine di conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e di identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione.
Inoltre, la normativa contiene obblighi di trasparenza, regole di bilanciamento ed oneri di sbilancio, agevolando così lo scambio di capacità, intendendo per capacità il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l’utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto.
Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, un ente o organo incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore dei sistemi di trasporto e soggetto alle prescrizioni del regolamento in esame. I gestori dei sistemi di trasporto, ai fini degli obblighi di trasparenza, devono rendere pubbliche informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

Il testo del regolamento è reperibile su
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_289/l_28920051103it00010013.pdf

a cura di Irene Pacelli