In materia di concessioni demaniali marittime nei porti turistici

17.12.2008

Corte costituzionale, 17 dicembre 2008, n. 412

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Regione Molise avverso lo Stato

Oggetto della controversia:
La Regione Molise ha sollevato conflitto di attribuzione avverso allo Stato in riferimento alla nota del Ministero dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, VI divisione del 17 settembre 2007 (prot.n. M-TRA/DINFR/9194), con la quale il Ministero ha inteso riappropriarsi della competenza a provvedere sulle concessioni demaniali marittime relative al porto turistico di Termoli. Secondo la ricorrente, tale nota violerebbe le competenze spettanti alla Regione Molise ai sensi degli artt. 114, 117 e 118 Cost.

Argomentazioni della Corte:
La Corte costituzionale è già intervenuta in precedenza sul problema della delimitazione delle competenze, statali e regionali, concernenti le procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nei porti turistici. In particolare, si è già chiarito che il nuovo sistema di riparto di competenze conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione impedisce che possa considerarsi ancora ad oggi vincolante il dPCM 21 dicembre 1995, nel quale sono individuati i porti di interesse regionale o interregionale esclusi dalla delega alle Regioni. Tale normativa risulterebbe infatti incoerente con la stessa collocazione della materia del turismo nella competenza legislativa residuale regionale, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri dell’art. 118 Cost.
Anche nel caso di specie, appare quindi contraria al riparto di competenze tra Stato e Regioni la rivendicazione di una generale competenza statale nella materia dei porti; il che non esclude che lo Stato possa procedere in futuro, con la necessaria partecipazione delle Regioni interessate, a riconoscere a taluni porti, per la loro dimensione ed importanza, il carattere di rilevanza economica internazionale e di preminente interesse nazionale che sia idoneo a giustificare l’attribuzione allo Stato di una competenza legislativa ed amministrativa sul porto stesso.

Decisione della Corte:
La Corte dichiara che non spettava allo Stato affermare la propria competenza nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale nell’ambito del porto turistico di Termoli.

Giurisprudenza richiamata:
– Sul riparto di competenze amministrative in materia di porti di cui all’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e sulla perdurante attualità alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: Corte costituzionale, sentt. n. 322 del 2000, nn. 89 e 90 del 2006, nn. 255 e 344 del 2007

e.griglio