Corte costituzionale, 29 gennaio 2009 n. 27
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dalla Corte d’appello di Salerno
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 60, coma 1, n. 9) del testo unico degli Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), nella parte in cui estende ai direttori sanitari delle case di cura private convenzionate la sanzione dell’ineleggibilità per i consigli dei comuni il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
Rilevando l’analogia di funzioni e di contesto operativo tra il direttore sanitario di un presidio ospedaliero e il direttore di una struttura convenzionata, il rimettente lamenta la violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Argomentazioni della Corte:
La Corte ricorda come, per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto di elettorato passivo possa essere compresso solo eccezionalmente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Nel caso di specie, la disciplina delle cause di ineleggibilità relative ai dirigenti delle strutture sanitarie pubbliche ha risentito dell’evoluzione della normativa di settore, che ha modificato profondamente il rapporto tra aziende e comuni. Per tali ragioni, il d.lgs. n. 267/00 ha riordinato le ipotesi di ineleggibilità del settore sanitario, limitandole alle tre cariche di vertice delle aziende sanitarie locali (direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario) e quindi escludendo dall’ineleggibilità i direttori sanitari dei singoli presidi ospedalieri pubblici.
A fronte di tale evoluzione per i dirigenti sanitari pubblici, sono rimaste invariate le previsioni relative ai dirigenti delle strutture convenzionate; in particolare, è rimasta invariata l’ineleggibilità dei direttori sanitari di tali strutture, che svolgono un ruolo assimilabile a quello dei direttori sanitari dei presidi ospedalieri pubblici. Ne è derivata una disparità di trattamento sotto il profilo dell’elettorato passivo, contraria sia all’articolo 3 che all’articolo 51 della Costituzione.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 60, comma 1, n. 9) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Giurisprudenza richiamata:
Sul principio per cui l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione: Corte costituzionale, sentt. nn. 220 e 360 del 2003, n. 25 del 2008.