Sulla nozione di servizi sociali: nuove coordinate costituzionali

23.05.2003

Lo scritto si propone di analizzare la nozione di servizi sociali alla luce delle nuove coordinate costituzionali introdotte con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
L’autore prospetta il riferimento, anziché alla categoria dei diritti sociali, compromessa in ragione del loro atteggiarsi a “diritti finanziariamente condizionati”, ai doveri di solidarietà sociale sanciti dall’art. 2 Cost. In particolare essi troverebbero oggi una specificazione nella previsione relativa ai «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti (civili e) sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all’art. 117 comma 2, lett. m) Cost.
Tale cambiamento di punto di vista sarebbe foriero di alcune conseguenze applicative.
Anzitutto, esso consentirebbe di dare concretezza operativa al principio di sussidiarietà orizzontale, che il legislatore costituzionale ha inserito nel novellato art. 118 Cost.
La garanzia dei «livelli essenziali delle prestazioni», da leggersi, in questa chiave, come «livello» di solidarietà dell’ordinamento, potrebbe infatti fornire un parametro per il reciproco dimensionamento dell’intervento pubblico e privato nel settore dei servizi sociali.
Anche il problema del condizionamento finanziario andrebbe rivisto nell’ottica della solidarietà: la realizzazione dei diritti positivi di prestazione dipende dallo sforzo che, da un punto di vista economico, la collettività è disposta a sostenere.
Focalizzare il concetto di servizio sociale sul profilo della doverosità potrebbe inoltre racchiudere in una visione unitaria la molteplicità di posizioni giuridico-soggettive in cui la categoria dei diritti sociali, in ragione del suo carattere “condizionato”, si dissolve.
Da ultimo, l’autore ritiene che la prospettiva della solidarietà, intesa in un’accezione “personale”, tesa a valorizzare i rapporti umani, possa fornire un elemento di discrimine dei servizi sociali rispetto ai servizi pubblici, nei quali predominante sembra invece essere il valore dell’eguaglianza, concretantesi in prestazioni uniformi e standardizzate. La sussistenza di una solidarietà di tipo “relazionale” consentirebbe infine di distinguere settori come l’assistenza, la sanità e la scuola dalla previdenza o dall’edilizia-economico-popolare.

di Viviana Molaschi


Scarica documento