Valutazione della legge 6 marzo 1998, n. 40, in materia di immigrazione clandestina alla luce della sua applicazione

20.09.2005

La legge 6 marzo 1998, n.40, che ha modificato la previdente normativa contenuta nella Legge 28 febbraio 1990, n.39, in materia di immigrazione e condizione dello straniero, nulla ha, invece, innovato quanto alla disciplina dell’asilo politico e dello status di rifugiato, regolamentato dall’art.1 della menzionata Legge 39/90, e dai successivi Regolamenti di attuazione adottati con D.P.R. 15 maggio 1990, n.136, e con Decreto del Ministro dell’Interno del 24 luglio 1990, n. 237.
La nuova normativa in materia di ingresso e condizione dello straniero, obbedisce all’esigenza, fortemente avvertita dal legislatore, di adeguare la legislazione ad un flusso migratorio clandestino che, negli ultimi anni, è stato sempre piu’ crescente, tanto da assumere carattere strutturale, ma anche mutevole per etnie, modalità di arrivo e destinazione finale.
Al primo drammatico esodo in massa del 1991 dall’Albania verso le coste pugliesi ripetutosi, ancorché in dimensioni piu’ ridotte, nei mesi di marzo ed aprile 1997 a seguito delle vicende politiche interne di quello Stato, ed alla cospicua immigrazione di cittadini curdi verificatasi nel dicembre del 1997 e nel 1999, è subentrato, infatti, un sistema di trasporto fatto con piccoli natanti veloci che incessantemente hanno fatto la spola tra le due sponde dell’Adriatico, trasportando immigrati delle piu’ diverse etnie, dagli albanesi ai curdi, dai turchi ai cingalesi.
Tuttavia la destinazione finale è, negli ultimi anni, mutata, onde il nostro Paese è spesso non piu’ meta, ma solo zona di passaggio di tanti immigrati diretti verso altri Stati Europei.
Tutto ciò ha determinato gli Stati dell’Unione Europea a sottoscrivere l’accordo di Schengen per la difesa delle frontiere, che contiene norme rigorose di cui il legislatore ha dovuto necessariamente tener conto, in sede di stesura della nuova normativa.
La legge 40/98 appare ispirata da tre principi fondamentali:
1) maggiore rigore verso gli ingressi clandestini;
2) maggiore attenzione verso la persona dell’immigrato;
3) acquisizione di un flusso migratorio “ possibile “ in prospettiva di una auspicabile integrazione sociale.
Utilizzando quale termine di riscontro la previdente legge 39/90, si coglie un maggiore rigore nell’inasprimento delle sanzioni nei confronti di coloro che favoriscono l’immigrazione clandestina, un ampliamento ed una migliore esplicitazione dei casi di respingimento, una piu’ compiuta formulazione dell’istituto dell’espulsione, divenuta, nell’attuale legislazione, atto dovuto e non piu’ discrezionale.
A tal riguardo, mentre la precedente normativa prevedeva che al provvedimento prefettizio facesse seguito l’intimazione del Questore allo straniero di abbandonare il territorio dello Stato entro quindici giorni, l’attuale legislazione conserva questa regolamentazione solo per alcuni casi.
Essa introduce, e questa è una novità molto importante, l’accompagnamento immediato alla frontiera nel caso in cui lo straniero appartenga ad una delle categorie previste dalla legislazione antimafia oppure quando, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera senza essere stato respinto, sia sprovvisto di un valido documento di riconoscimento ed il Prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, che vi sia un concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
Degna di particolare attenzione è la disposizione contenuta nell’art.12 della legge, in forza della quale il Questore, quando non sia possibile eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, allorquando ricorrano i casi di cui al comma 1, dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario, e, comunque, per non oltre venti giorni prorogabili di ulteriori dieci, presso un centro di permanenza temporanea e di assistenza; tale provvedimento è soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Alla scadenza del periodo per cui lo straniero possa essere trattenuto presso il centro, questi deve essere lasciato andare ancorché con un provvedimento di espulsione da eseguirsi nei quindici giorni successivi.
Una maggiore attenzione nei confronti della persona dello straniero si coglie in una serie di disposizioni quali quelle afferenti ad una piu’ rapida ed adeguata tutela giurisdizionale, affidata, diversamente dal passato, al Giudice Ordinario, tranne il caso di espulsione disposta dal Ministro dell’Interno rimasto di competenza del TAR Lazio, sia nei confronti dei provvedimenti adottati dall’Autorità, sia avverso la disposizione del Questore di trattenimento presso il Centro di Permanenza Temporanea
Detta maggiore attenzione emerge altresì dalla maggiore garanzia riconosciuta allo straniero alla difesa in giudizio anche mediante la nomina di un difensore d’ufficio, da una maggiore attenzione all’unità familiare ( artt. 26-31 ), da un maggior riguardo per la tutela della salute ( artt. 32-44 ).
L’attenzione all’integrazione dello straniero, si coglie, infine, nell’articolata disciplina dell’accesso al lavoro ( artt.19-25) e dal riconoscimento alle Regioni di un ruolo propulsivo nell’accoglienza.

di Cinzia Carrieri