Corte costituzionale, 5 marzo 2009, n. 61
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Valle d’Aosta
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il ricorrente ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, nella parte in cui, rispettivamente: individua delle condizioni al presentarsi delle quali gli inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono soggetti alla relativa disciplina (art. 14, co. 1-2); regola la destinazione di tali materiali (art. 14, co. 3); sottrae sia per la realizzazione che per l’esercizio le aree di stoccaggio al regime ordinario dell’autorizzazione disciplinato dal d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 14, co. 6); esclude che il raggruppamento dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilabili agli urbani in frazioni merceologiche omogenee ai fini della raccolta, dello smaltimento e del recupero costituiscano operazioni di smaltimento e di recupero, autorizzando la realizzazione da parte dei Comuni di isole ecologiche anche in deroga alle procedure previste dalla normativa statale (art. 21); consente lo stoccaggio di materiali inerti da scavo anche presso siti dimessi già adibiti ad attività di estrazione degli stessi (art. 14, co. 5, come modificato dall’art. 64 della l.r. n. 5 del 2008)).
Argomentazioni della Corte:
La Corte osserva preliminarmente come la controversia debba essere decisa raffrontando la normativa regionale impugnata con la normativa statale in materia ambientale, escludendosi viceversa una lesione diretta degli obblighi comunitari (in quanto le disposizioni regionali impugnate non incidono sulla nozione di rifiuto). Sotto il profilo costituzionale, la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s) non esclude la possibilità di un intervento legislativo regionale, purché questo sia preordinato al raggiungimento di standard di tutela ambientale più elevati.
Alla luce di tale premessa, la Corte giudica fondate le censure relative agli artt. 14, co. 1,2, 3 e 6, perché, ponendosi in contrasto con il d.lgs. n. 152 del 2006, violano la competenza statale sulla tutela dell’ambiente.
Ad analoghe conclusioni la Corte perviene in relazione all’art. 14, co. 5, in quanto tale disposizione, pur rientrando nella competenza statutaria regionale sull’urbanistica, appare lesiva del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale segue una nozione più ampia di rifiuto ed una disciplina più rigorosa della aree di stoccaggio attrezzate.
Non fondata, invece, è giudicata la questione relativa all’art. 21, sulla disciplina delle isole ecologiche, in quanto tale disciplina appare coerente con quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente 8 aprile 2008, adottato in attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (come novellato dal d.lgs. n. 4 del 2008), il quale stabilisce che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio previsto per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 6 della l.r. n. 31 del 2007 e dell’art. 64 della l.r. n. 5 del 2008, mentre non fondata è dichiarata la censura relativa all’art. 21 della l.r. n. 31 del 2007.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla riconduzione della disciplina dei rifiuti alla competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente: Corte cost., sentt. nn. 378 del 2007, 149 del 2008 e 10 del 2009;
Sulla possibilità per le Regioni di stabilire standard di tutela ambientale più elevati: Corte cost., sentt. nn. 62, 104 e 105 del 2008 e nn. 12 e 30 del 2009.