La visione centralista dello Stato nella “profilassi internazionale”

21.07.2021

La visione centralista dello Stato nella “profilassi internazionale”

Sommario: 1. La Corte costituzionale e la legge della Regione Valle d’Aosta. – 2. Una decisone scontata.  – 3. La materia tutela della salute e la competenza per la tutela del bene salute tra Stato e Regioni. – 4. La profilassi internazionale e la qualificazione della competenza trasversale. – 5. La debole collaborazione tra Stato ed enti territoriali. – 6. Conclusioni: una formula per regolamentare la situazione epidemiologica.

 

Abstract

Le attività di contenimento e di gestione della pandemia hanno fatto emergere un ordinamento di carattere duale e concorrenziale, in cui Stato e Regioni non riescono a coordinarsi, alimentando così i conflitti tra l’unità da preservare e le istanze autonomistiche. In questa dialettica, che dovrebbe essere collaborativa per assicurare il miglior servizio alla collettività, emerge, invece, la vulnerabilità della competenza regionale in materia di tutela della salute, evidente anche in relazione alle numerosissime ipotesi di intreccio e sovrapposizione con le altre voci enumerate negli elenchi costituzionali. Al riguardo, la sentenza n. 37/2021 è probabilmente il manifesto del contrasto che, con l’inizio della pandemia, sta interessando i rapporti tra Stato e Regioni. Dopo una ricostruzione dell’intera vicenda, il presente elaborato analizza la decisione del Giudice delle leggi che, con tale pronuncia, ha assicurato un’indiscussa centralità alla legge dello Stato. Resta da interrogarsi sulla legittimità dell’impianto, se il rapporto emergenza-esercizio di un potere possa essere effettivamente giustificato per contrastarla o se, al contrario, bisogna rassegnarsi ad una sorta di “temporaneità indefinita che si allontana da quel limite temporale che autorizza una deroga al normale assetto del potere”.

The pandemic containment and management activities have brought out an order of dual and competitive character, in which state and regions fail to coordinate, thus fueling conflicts between the unity to be preserved and autonomist instances. Instead, in this dialectic, which should be collaborative in order to ensure the best service to the community, the vulnerability of regional competence in health protection emerges, which is also evident in relation to the numerous hypotheses of intertwining and overlapping with the other items enumerated in the constitutional lists. In this regard, Judgment No. 37/2021 is probably the poster child for the contrast that, with the onset of the pandemic, is affecting relations between state and regions. After a reconstruction of the whole affair, this paper analyzes the decision of the Judge of Laws who, with this pronouncement, ensured an undisputed centrality of state law. The question remains as to the legitimacy of the system, whether the emergency-exercise relationship of a power can actually be justified in order to counter it or whether, on the contrary, one must resign oneself to a kind of “indefinite temporariness that departs from that temporal limit that authorizes a derogation from the normal arrangement of power.”

 

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di Gianvito Campeggio


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