La residenza prolungata tra principio di eguaglianza e solidarietà

22.10.2020

La residenza prolungata tra principio di eguaglianza e solidarietà: nota alla sentenza 11 marzo 2020, n. 44, della Corte costituzionale

Sommario: 1. La residenza prolungata come illegittimo presupposto per il riconoscimento del diritto all’abitazione: spunti innovativi della sentenza in esame orientati all’affermazione del criterio del bisogno, in luogo del criterio temporale. – 2. La Corte costituzionale ritorna sui propri passi; ipotesi: la mancata applicazione congiunta del canone di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., quale ostacolo alla declaratoria di illegittima dei requisiti di accesso al diritto di abitazione fondati sul criterio temporale.

Abstract
Con la sentenza n. 44 del 2020, la Corte Costituzionale è tornata pronunciarsi sulla illegittimità del criterio della residenza protratta, quale condizione che precluderebbe ad un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche (sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza, nella quale non è più residente), contrastando sia coi principi di eguaglianza e ragionevolezza, sia con il principio di eguaglianza sostanziale. Nella ricostruzione della vicenda, il presente elaborato riflette sull’operato della Corte ed evidenzia elementi di analisi emergenti dalla pronuncia testé esaminata.

In Judgment No. 44 of 2020, the Constitutional Court returned its ruling on the illegitimacy of the criterion of protracted residence, as a condition that would preclude a given person from access to public benefits (both in the region of current residence and in the region of origin, in which he or she is no longer resident), conflicting with both the principles of equality and reasonableness and the principle of substantive equality. In reconstructing the case, this paper reflects on the Court’s work and highlights elements of analysis emerging from the ruling just reviewed.

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Vincenzo Vanacore


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