La legge regionale 15 marzo 2018 n. 9 viene adottata in attuazione dei decreti legislativi nn. 97/2016, 127/2016 e 104/2017 e introduce norme per la semplificazione del modulo della conferenza di servizi e dell’esercizio del diritto di accesso. Nel testo della legge regionale n. 7/2000, recante la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso è così introdotto il principio “innanzitutto digitale”, in forza del quale viene favorita la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La garanzia della trasparenza e dell’imparzialità dell’attività viene sancita mediante il richiamo all’esercizio del diritto di accesso nelle forme dell’accesso civico ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, dell’accesso come disciplinato dalla legge n. 241/90 e alle forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente. In materia di conferenza di servizi vengono recepite le previsioni di cui agli artt. 14 – 14 quinquies della legge n. 241/1990 con la precisazione che, in base all’art. 14 quinquies, c. 7, l. n. 241/90, nei casi in cui l’Amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui al citato art. 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.
Friuli Venezia Giulia: semplificazione in materia di conferenza di servizi e diritto di accesso
10.04.2018