Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: destinazione sociale dei beni confiscati

23.01.2018

Di recente approvazione è la legge 17 ottobre 2017, n. 161. Noto è il riconoscimento della centralità delle Misure di Prevenzione Patrimoniali, che trova la sua più ampia espressione nel rafforzamento del contrasto di natura patrimoniale potenziando il sistema di gestione e destinazione dei beni confiscati, ispirato alla tutela dell’interesse pubblico ovvero dell’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. A tal proposto ricopre ruolo fondamentale l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), istituita fin dal 2010, tra le cui finalità spicca quella di amministrazione e destinazione dei beni confiscati, in esito al procedimento di prevenzione patrimoniale. Occorre, in merito, segnalare che la recente riforma trasla e quindi posticipa la competenza gestoria della Anbsc, in qualità di Amministratore Giudiziario, dalla Confisca di primo grado a quella di secondo grado di giudizio, ovvero dalla pronuncia della Corte di Appello. La ratio della destinazione dei beni confiscati in via definitiva può ravvisarsi, nei precetti costituzionali, segnatamente nell’art. 119 della Costituzione, dove al comma 6 si dispone che “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti alla persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. Tutto ciò trova la propria ragion d’essere nel diffuso e largamente condiviso principio secondo cui “un bene confiscato è un bene di proprietà pubblica ed in quanto tale deve essere recuperato, valorizzato e gestito utilizzando tutte le competenti azioni e gli strumenti previsti”, laddove “la legalità deve essere riaffermata anche attraverso l’utilizzo di tale tipologia di bene”.

La destinazione dei beni confiscati assume nella legge di riforma nuove e ulteriori connotazioni rispetto alla versione previgente.

La prima si manifesta nel significativo rafforzamento dell’Istituto dell’Assegnazione Provvisoria quale forma anticipata di utilizzazione dei beni, che avviene in un momento antecedente alla definitività della confisca e durante l’Amministrazione Giudiziaria dell’Agenzia. A supporto della citata chiara volontà del legislatore, l’introduzione ex novo, all’art. 111 c. 1 lett. d), di un nuovo organo della Anbsc, il “Comitato Consultivo di Indirizzo”, ovvero “laboratorio propulsivo per il concreto perseguimento delle finalità istituzionali di destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati”, la cui finalità è in via principale quella di far perseguire e quindi garantire concretamente la destinazione sociale dei beni sequestrati e confiscati.

La novella, inoltre, apporta importanti novità all’art. 48. Al proposito il codice antimafia già classificava i beni confiscati in cinque macroaree: 1) somme di denaro, 2) beni immobili, 3) beni aziendali, 4) beni mobili, 5) beni mobili registrati, per ognuna della quali ne disciplinava la destinazione. Viene adesso prevista, al comma 1, la possibilità di procedere alla vendita delle partecipazioni societarie, sia maggioritarie che totalitarie, solo ed esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c. purchè laddove possibile, la citata vendita avvenga in ossequio a quanto disposto dall’art. 48 oltre a tutelare e quindi garantire i livelli occupazionali preesistenti. Al comma 8, sempre dell’art. 48, per i beni aziendali, seppur mantenuti al patrimonio dello Stato, viene prevista un’ulteriore destinazione, oltre alla vendita e alla liquidazione, all’affitto a titolo oneroso a società e ad imprese pubbliche e private, si annovera adesso il comodato – purchè senza oneri a carico dello Stato – a favore di cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Per quanto concerne invece i beni immobili, oltre al mantenimento nel patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, ovvero per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, università, enti pubblici, istituzioni culturali, interessante novità si individua, nella lettera c) del comma 3 dell’art. 48, che prevede la possibilità per gli enti territoriali di utilizzare i beni immobili a loro destinati per finalità economiche purchè con il vincolo di reimpiego dei proventi stessi per finalità sociali, potenziando il sistema di trasparenza circa l’utilizzazione dei beni destinati. Ciò appare conforme alla Direttiva (UE) n. 42/2014 che all’art. 10 invita gli Stati membri a valutare la possibilità di adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico e sociale. Ulteriore significativa nota innovativa si sostanzia nell’ampliamento dei soggetti che possono essere diretti beneficiari delle destinazioni dei beni definitivamente confiscati. Infatti, oltre agli enti territoriali, come i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, i beni immobili possono essere assegnati direttamente dall’Agenzia, a titolo gratuito ai sensi della nuova lettera c-bis del comma dell’art. 48, agli enti e associazioni come elencati alla lettera c), dello stesso comma 3 dell’art. 48, in deroga a quanto previsto dall’art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia stessa. In definitiva, indipendentemente dalle forme e dalle modalità di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è confermata la loro rigida natura pubblicistica una volta acquisiti a titolo originario nel patrimonio dello Stato per effetto della confisca definitiva, non ammettendo nè parziali nè momentanee deroghe al principio del vincolo di destinazione a finalità pubbliche.

 

a cura di Valeria Marrocco