L’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con la delibera n. 48 del 30 marzo 2017, ha approvato l’atto di regolazione contenente le misure che definiscono i criteri metodologi per l’individuazione degli ambiti del servizio pubblico, nelle diverse modalità di declinazione trasportistica, nonché le modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201/2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012.
L’atto si concentra sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale connotati da obblighi di servizio pubblico, ovvero su “servizi di interesse economico generale” (SIEG), e contiene, segnatamente, sei misure regolatorie, volte a costituire “uno schema unico metodologico” di riferimento, che seguono un criterio di avanzamento per fasi o per step metodologici.
Viene, innanzitutto, delineata la nozione di “Ambito di servizio pubblico”, cui sono correlati i predetti obblighi, distinta da quella di “Bacino di mobilità”, quale area territoriale la cui perimetrazione avviene sulla base di una specifica “domanda” di mobilità, e da quella di “Lotto di affidamento”.
La prima Misura si occupa, poi, della definizione della domanda di mobilità potenziale, necessaria per perimetrare il bacino di mobilità, al fine di procedere in un secondo momento alla scelta delle modalità di trasporto oggetto di pianificazione.
La seconda Misura, la cui finalità è di integrare la prima, concerne, invece, la definizione della domanda debole di mobilità, consistente in una domanda di entità ridotta per volumi e ricorrenza che non consente di raggiungere un adeguato coefficiente di copertura dei costi, in particolari circostanze. Queste ultime possono riguardare la conformazione fisica dei territori (orografia, distribuzione e densità della popolazione, urbanizzazione, accessibilità); la struttura sociale e demografica della popolazione, con specifico riferimento a fasce “sensibili” della stessa; le condizioni economiche e la corrispondente professionalità/non professionalità degli individui. Sono identificati, inoltre, alcuni parametri o caratteristiche, ovvero il parametro territoriale, quello temporale e quello soggettivo socio-economico, che concorrono alla determinazione di un’area a domanda debole.
La terza Misura riguarda i criteri per la scelta delle modalità e tipologie di servizi di trasporto atte a soddisfare la domanda debole o le relazioni deboli, prevedendo che i soggetti competenti, mediante gli strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione vigente (i.e. Piano Regionale dei Trasporti, Documento di programmazione dei servizi minimi, Programma triennale dei servizi, Piani di Bacino, Piani urbani di mobilità), individuino la configurazione della rete di servizi più idonea al soddisfacimento delle esigenze rilevate.
Nella quarta Misura sono contenuti i parametri per la definizione degli obblighi di servizio pubblico (OSP) relativi a un Ambito, declinati per tutti i servizi ed in particolare per quelli di linea, come pure i metodi per il loro finanziamento. Essa, sancendo il ricorso al principio di efficienza dei costi, ha come obiettivo il rispetto delle condizioni minime di qualità dei servizi fissate dall’Autorità di Regolazione dei trasporti e la garanzia di tutela dei diritti dei passeggeri. Viene previsto l’ampliamento delle modalità di copertura finanziaria degli OSP – attraverso, per esempio, forme di tassazione di scopo – e la migliore qualificazione del cosiddetto finanziamento incrociato.
La quinta Misura, che è volta alla massimizzazione degli introiti tariffari, si incentra sui criteri per la determinazione e l’aggiornamento delle tariffe i cui proventi contribuiscono a finanziare gli obblighi di servizio pubblico, mentre la sesta ed ultima Misura si occupa, infine, di illustrare i principi per una corretta
identificazione dei lotti di affidamento, facendo leva sui concetti di “produzione ottima minima” e di contendibilità del Lotto.
L’atto si conclude con l’elenco – strutturato come un glossario – delle principali “definizioni” utilizzate.
Nel complesso, al fine di coadiuvare le amministrazioni nella loro attività di programmazione dei servizi e di scelta circa le modalità di affidamento e le strutture tariffarie, l’ART ricorre al concetto di Ambito definito in relazione agli OSP ed alle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini all’interno di un determinato Bacino territoriale. Tale nozione è riferita a varie modalità di trasporto, in funzione delle quali differiscono i poteri regolatori dell’Autorità.
Per quanto riguarda i servizi diversi dal trasporto ferroviario, lo schema metodologico proposto dall’atto di regolazione serve, infatti, per fornire pareri alle singole amministrazioni, che potranno essere resi eventualmente pubblici ove vi siano contenuti di interesse generale. Invece, per i servizi di trasporto ferroviario passeggeri, l’Autorità ha il potere più penetrante ed incisivo di “definizione” degli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e delle relative modalità di finanziamento.
Si sottolinea, infine, la specifica attenzione accordata al tema dell’integrazione modale nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, ed in particolare alle potenzialità dei sistemi alternativi al trasporto di linea, quali i servizi a chiamata (inclusi quelli di mobilità condivisa, come il car-sharing e i taxi collettivi), rispetto alle esigenze della cosiddetta domanda debole.