È incostituzionale l’art. 1, comma 1, lettera b), c) e d) – quest’ultima limitatamente all’inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali» – della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecniche sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali− modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29), per contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost., in quanto interferisce con le funzioni del commissario ad acta. È infondata la q.l.c. dell’art. 3 della stessa legge, in quanto la previsione del prolungamento della durata del commissario ad acta non è tale da rendere ordinaria la gestione commissariale.
La questione sollevata ha ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettere b) e c) della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 che istituisce il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, nonché l’art. 3 della stessa legge, che innalza da sei a dodici mesi (rinnovabili) la durata del mandato dei commissari straordinari, di nomina regionale, presso le Aziende sanitarie e ospedaliere.
In particolare, il Governo impugna l’art. 1 della legge regionale per contrasto con l’art.120, secondo comma Cost., in quanto interferirebbe con le funzioni demandate al commissario ad acta, sovrapponendosi alle previsioni del piano di rientro e alle azioni di gorvernance previste dal programma operativo 2013-2015 e disattendendo quanto disposto dal decreto commissariale n. 130 del 16 dicembre 2015. Si rileva, inoltre, contrasto con l’art.117, terzo comma, Cost., in quanto l’istituzione dei suddetti servizi violerebbe i princìpi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria ai sensi dell’art. 2, commi 80 e 95 della legge finanziaria 2010, per cui la Regione è vincolata da quanto previsto nell’accordo Stato-Regione e nel piano di rientro. Infine, l’art. 3 della legge regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto – con l’allungamento della durata del mandato del commissario ad acta – determinerebbe l’equiparazione delle gestioni straordinarie con quella ordinaria, in violazione dell’art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992.
La Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, lettere b) e c), per contrasto con l’art. 120 secondo comma, in quanto, istituendo in via legislativa il Servizio sociale professionale e il Servizio della Regione Calabria, interferisce con le funzioni demandate al commissario ad acta. Alla luce del decreto commissariale n. 130 del 2015, infatti, anche l’istituzione di tali strutture operative – di competenza dei dirigenti generali – è soggetta all’approvazione del commissario stesso.
Inoltre, la Corte rileva l’incostituzionalità della lettera d) del comma 1 dell’art. 1, in quanto – sebbene non impugnata dal ricorrente – costituirebbe anch’essa interferenza con le funzioni commissariali nella parte in cui demanda ad un provvedimento di Giunta la definizione degli «aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali» relativi ai menzionati servizi.
Al contrario, è infondata la q.l.c. dell’art. 3, poiché il prolungamento del tempo di durata del commissario ad acta non è comunque tale da equipararlo a quello del direttore generale. Pertanto, tale previsione non può ritenersi finalizzata a rendere ordinaria la gestione commissariale, ma al contrario è volta solo a consentire che essa abbia una durata adeguata alla delicatezza e alla complessità dell’incarico.