La nuova normativa sulla prevenzione vaccinale introdotta dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73

21.08.2017

L’art. 32 Cost., nel proclamare il diritto alla salute come “diritto fondamentale dell’individuo”, distingue in esso due profili. In base al primo, il diritto alla salute è da intendersi come diritto individuale alla integrità psico-fisica che non necessita di alcuna interpositio legislatoris è che è connotato dall’ essere anche espressione della libertà individuale, intesa in senso positivo (cioè come curarsi) e in senso negativo (cioè se curarsi).

In base al secondo profilo il diritto alla salute è inteso come diritto sociale alle prestazioni a fronte del quale sussiste il dovere di tutti i livelli istituzionali della Repubblica di cercare ogni soluzione (di ordine normativo, strutturale gestionale e anche giudiziario) in grado di assicurare l’ effettiva tutela della salute della persona, garantendo altresì cure gratuite agli indigenti.

In tema di libertà negativa le due dimensioni, quella individuale e quella sociale, coesistono in funzione della realizzazione dell’ interesse della collettività, anch’ esso solennemente proclamato dal citato art. 32 e che è da ritenere prevalente allorquando la sua preservazione imponga, necessariamente, all’ individuo la sottoposizione ad un trattamento sanitario indipendentemente o a prescindere dal suo consenso.

In tale contesto si colloca l’ emanazione del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 che, il 28 luglio scorso, è stato convertito, con modificazioni, dal Parlamento, in legge, di prossima pubblicazione sulla G.U.

Tale provvedimento normativo si caratterizza per rendere obbligatorie (e del tutto gratuite) dieci vaccinazioni (nel testo originario del d.l. erano dodici) riguardanti i minori di età compresa tra zero e sedici anni.

Si tratta, in particolare, delle vaccinazioni anti – poliomielitica, difterica, tetanica, epatite B, pertosse, Hoemophilus influenzae tipo b, morbillo, rosolia, parotite, varicella.                                .

Sono, inoltre, indicate ad offerta attiva e gratuita da parte delle Regioni e delle Province autonome, ma senza obbligo vaccinale, altre quattro vaccinazioni (si tratta delle vaccinazioni anti meningococcica B, meningococcica C, neumococccica, rotavirus).

La peculiarità che connota le vaccinazioni obbligatorie consiste nel fatto che esse costituiscono requisito per l’ ammissione all’ asilo  nido e alle scuole dell’ infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni). Relativamente all’ accesso agli istituti di istruzione, viene stabilito che i bambini e i ragazzi potranno accedere comunque a scuola anche in mancanza di vaccinazione, ma, nel caso in cui persista l’ inottemperanza all’obbligo, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione con previsione di comminazione ai genitori o a coloro che ne fanno le veci di sanzioni amministrative. In particolare, il dirigente scolastico o comunque il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare all’ Asl il mancato assolvimento dell’ obbligo entro 10 giorni. A questo punto l’ Asl contatta i genitori o tutori o affidatari e li invita ad un colloquio nel quale indica le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni. Qualora i predetti non si presentino al colloquio o non provvedano a fare effettuare la vaccinazione, l’ Asl contesta loro formalmente il mancato assolvimento dell’ obbligo. La sanzione amministrativa pecuniaria applicabile varia da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro. I dirigenti scolastici o le figure loro assimilate sono tenuti  a comunicare alle competenti Asl, ogni anno entro il 31 ottobre, le classi  nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati. Per l’iscrizione a scuola è necessario presentare l’ idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (salvo i casi di esonero o differimento). Il genitore può anche certificare l’ avvenuta vaccinazione e presentare successivamente la documentazione. In ogni caso la semplice presentazione alla Asl della richiesta di vaccinazione consente l’ iscrizione a scuola, in attesa che l’ Asl provveda ad eseguire la vaccinazione.

Giova ricordare che fino al 1999 il mancato rispetto dell’ obbligo di vaccinazione (all’ epoca erano previste come obbligatorie solo quattro  vaccinazioni – tale numero è rimasto inalterato fino alla emanazione del d.l. 73/2017 – e cioè le vaccinazioni anti-difterica, tetanica, poliomielitica, epatite B) comportava il rifiuto della iscrizione a scuola e la comminazione di sanzioni amministrative. A seguito della elevata copertura vaccinale era stato eliminato l’ obbligo di vaccinazione quale condizione di ammissione alla scuola dell’ obbligo.

Oggi si è rivelato necessario ripristinare, aggravandolo, il procedimento sanzionatorio a fronte della inosservanza  dell’ obbligo vaccinale, a seguito del constatato abbassamento della copertura vaccinale al di sotto della soglia del 95%, raccomandata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché del rilevato progressivo aumento di casi di patologie prevenibili.

Le dieci vaccinazioni obbligatorie sono divise in due gruppi: il primo, costituito da vaccinazioni obbligatorie in via permanente; il secondo, costituito da vaccinazioni obbligatorie fino a diversa successiva valutazione (si tratta della vaccinazioni anti-morbillo, rosolia, parotite, varicella).

Queste ultime sono oggetto di specifico monitoraggio effettuato da una apposita commissione istituita presso il Ministero della Salute. Dopo tale monitoraggio, della durata di almeno tre anni, potrà essere eliminata l’  obbligatorietà sulla base della verifica dei dati concernenti la copertura vaccinale raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi.

Va altresì ricordato che i sei vaccini appartenenti al primo gruppo possono essere somministrati contestualmente  con la c.d. vaccinazione esavalente. Del pari i quattro vaccini appartenenti al secondo gruppo possono essere somministrati contestualmente con la c.d. vaccinazione quadrivalente.

Il testo definitivo della legge, attese anche le modifiche apportate al d.l.  in sede di conversione, prevede inoltre una serie di misure che possono essere così sintetizzate:

 

  • – l’istituzione dell’ anagrafe nazionale vaccini (presso il Ministero della Salute e in cui sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione);

 

  • – l’avvio della vaccinovigilanza (a cura dell’ Aifa, la quale, in collaborazione con l’ Istituto Superiore di Sanità, predispone e trasmette al Ministero della Salute, con cadenza annuale, una relazione contenente tutti i dati presenti sul sistema di Farmacovigilanza relativi alle vaccinazioni);

 

  • – l’integrazione dell’ unità di crisi permanente presso il Ministero della Salute (al fine di affrontare eventuali casi rilevanti di malasanità in tema di prevenzione delle malattie infettive);

 

  • – l’attribuzione all’AIFA della qualifica di parte nelle controversie riguardanti presunti danni da vaccinazioni e somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione;

 

  • – l’obbligo per gli operatori socio-sanitari e scolastici di presentare una dichiarazione comprovante la propria situazione vaccinale al fine di informare i rispettivi datori di lavoro;

 

  • – l’avvio di campagne di comunicazione e informazione da parte del Ministero della Salute in tema di vaccinazioni. Inoltre il Ministero della Salute e il Ministero dell’ istruzione, dell’ Università e della Ricerca promuoveranno iniziative di formazione del personale docente e di educazione di alunni e studenti sui temi della prevenzione sanitaria.
a cura di Francesco Cuttaia