Dichiarazione d’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (“Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche”). Le disposizioni citate, in contrasto con gli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost., interferiscono con i poteri del Commissario ad acta e con il piano di rientro dal disavanzo di bilancio, nella misura in cui disciplinano le attività odontoiatriche soggette ad autorizzazione sanitaria.
La sentenza in commento esamina gli artt. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10. L’art. 4 individua le attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione sanitaria né a segnalazione certificata d’inizio attività; l’art. 5, al contrario, indica le attività odontoiatriche sottoposte ad autorizzazione.
La regolamentazione regionale si pone in contrasto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, che attribuisce al Commissario ad acta il compito di dare attuazione alla normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale.
Come affermato costantemente dalla Corte costituzionale, la disciplina dei piani di rientro dal disavanzo sanitario e dei conseguenti poteri del Commissario ad acta trova fondamento nell’art. 117, co. 3, Cost., sotto forma di principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, nonché nel potere sostitutivo del Governo ex art. 120, co. 2, Cost.
Dalla citata interferenza deriva l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge reg. Calabria n. 10/2016 per violazione degli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost.