In attuazione dei principi di cui alla legge quadro n. 36/2001 e nel rispetto dei limiti posti dal d.P.C.M. 8 luglio 2003, del d. lgs. n. 259/03 e del d. l. n. 179/2012 (conv. con mod. dalla l. n. 221/2012) la Regione Marche, con la legge 30 marzo 2017 n. 12, definisce le modalità di installazione e modifica degli impianti dai quali può derivare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, regolando le attività di controllo e di vigilanza, i tempi degli interventi di risanamento e di quelli di tipo cautelativo. La legge affida le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale ai Comuni che le esercitano con il supporto tecnico dell’ARPAM. Alla Giunta Regionale è demandato il compito di individuare i siti ove realizzare e concentrare gli impianti per l’emittenza radiofonica e televisiva, tenuto conto delle previsioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.