Non è fondata la q.l.c. concernente l’art. 5, co. 3, lett. a), del d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 1, della legge n. 222/2007, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Questa disposizione, che pone l’obbligo di ripianare il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo aggiuntivo per l’acquisto di farmaci innovativi a carico delle aziende titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto, realizza un bilanciamento degli interessi in gioco non manifestamente irragionevole.
La sentenza in esame ha ad oggetto l’art. 5, co. 3, lett. a), del d.l. n. 159/2007, convertito con modificazioni dall’art. 1, co. 1, della legge n. 222/2007, che pone l’obbligo di ripianare il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo aggiuntivo per l’acquisto di farmaci innovativi a carico delle aziende titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.
Secondo il giudice a quo tale disposizione sarebbe irragionevole e, pertanto, in contrasto con l’art. 3 Cost. La Consulta evidenzia innanzitutto che questa previsione intende promuovere lo sviluppo e la disponibilità di farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate. Più precisamente, la normativa censurata tenta di conciliare l’esigenza di favorire lo sviluppo di terapie farmacologiche innovative costose – e tuttavia rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale – con la necessità di razionalizzare la spesa pubblica.
In un contesto simile, l’obbligo di ripianamento grava su imprese farmaceutiche che beneficiano del sistema della rimborsabilità dei farmaci erogati dal SSN. Non solo: l’onere imposto dalla legge è commisurato al fatturato delle aziende, in ossequio a un criterio di proporzionalità. La normativa in esame, inoltre, è suscettibile di tradursi in un incentivo a investire nello sviluppo di farmaci innovativi. Se a ciò si aggiunge la temporaneità degli effetti della disposizione scrutinata, si desume che la scelta distributiva operata dal legislatore, sebbene gravosa per le imprese destinatarie, non è manifestamente irragionevole. Non sussiste, quindi, la pretesa violazione dell’art. 3 Cost.