Il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017 sulle modalità di attuazione sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale 

31.03.2017

Il Consiglio di Stato, con parere n. 83 del 17 gennaio 2017, in adempimento della propria funzione consultiva, ha risposto ai quesiti posti dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in relazione alle modalità di attuazione della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale.

La Consulta, con tale pronuncia, aveva dichiarato incostituzionale la l. n. 124 del 2015, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, nella parte in cui la delega aveva previsto il mero “parere” in Conferenza unificata e non l’“intesa” in sede di Conferenza Stato Regioni o in sede di Conferenza unificata, per cinque decreti legislativi di attuazione (su servizi pubblici, dirigenza, licenziamento disciplinare, dirigenza sanitaria e società partecipate). Mentre i primi due decreti legislativi non sono stati emanati, gli ultimi tre – il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, in materia di licenziamento disciplinare, il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – erano già in vigore al momento della sentenza. Lo strumento dell’intesa, in particolare, veniva ritenuto dalla Corte costituzionale maggiormente conforme al principio di leale collaborazione, in relazione all’effettivo coinvolgimento delle Regioni attraverso il sistema delle Conferenze, richiesto proprio dallo stretto intreccio tra materie e competenze presente nel decreto.

La Consulta non ha né affermato né escluso l’illegittimità costituzionale dei decreti legislativi già emanati, che rimangono pertanto validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati. Il punto 9 della sentenza n. 251 del 2016 reca, infatti: “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione”.

Nel proprio parere, il Consiglio di Stato, dopo aver specificato che non vi è necessità di intervenire nuovamente sulla legge delega, ritiene che il Governo possa raggiungere l’intesa con le Regioni, richiesta dalla Corte costituzionale, in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata, in base alla normativa vigente, ovvero in base alle previsioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La stessa intesa può essere inoltre fatta confluire in decreti correttivi, che intervengano sui decreti legislativi già vigenti (facendone espressamente proprio il contenuto) per sanare il vizio derivante dal procedimento originariamente seguito. L’intesa “deve riferirsi al decreto nel suo complesso”, e non solo a sue singole parti. Essa, infine, può disciplinare anche degli effetti già dispiegati nel “periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo originario e quella del decreto correttivo”.

Il Consiglio di Stato intende, con il parere, contribuire altresì all’attuazione della riforma nella parte ritenuta costituzionale, sottolineando l’importanza di realizzarla in modo unitario, e non con riferimento ai singoli settori.

Infine, per quanto riguarda i casi in cui la delega è scaduta e, in particolare, le norme che autorizzano la riforma dei servizi pubblici locali e della dirigenza pubblica, il Consiglio ritiene possibile il ricorso sia ad una nuova legge delega che riapra i termini della precedente, sia ad un disegno di legge governativo avente, almeno in parte, il contenuto del decreto delegato che andrebbe a sostituire.

parere 83 del 2017

a cura di Benedetta Celati


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