Con il provvedimento n. 26320 (Provvedimento), pubblicato sul Bollettino n. 1 del 16 gennaio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato sanzioni complessivamente per 450.000 euro nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Wind) per la posa in essere di pratiche commerciali scorrette nella commercializzazione via telefono dei propri servizi. Più precisamente, l’AGCM ha accertato: i) la conclusione di contratti via telefono senza rispettare i requisiti formali previsti dalla normativa applicabile (in particolare, art. 51, commi 6 e 7, del Codice del Consumo); ii) la previsione di un onere economico a carico dei consumatori in caso di pagamento dei servizi offerti tramite bollettino postale (pagamento una tantum di una somma pari a 16,13 euro, al fine di disincentivare l’utilizzo di tale strumento rispetto al rid o alla carta di credito).
Con riferimento alla condotta sub i), Wind, dopo aver preso contatto telefonico con i consumatori, considerava conclusi i contratti, senza provvedere né a confermare la proposta per iscritto (e ricevere la relativa sottoscrizione da parte del consumatore), né ad acquisire su supporto durevole, previo consenso del consumatore, la conferma della volontà di quest’ultimo di addivenire per l’appunto alla conclusione del contratto.
Nel corso del procedimento, Wind ha sostenuto, in particolare, che l’attivazione della sim (di fatto, coincidente con la conclusione del contratto) avveniva solamente in una fase successiva alla riconsegna al corriere della documentazione contenente la conferma del contratto sottoscritta dal consumatore e che, pertanto, si sarebbe trattato di contratti conclusi fuori dai locali commerciali, con conseguente esclusione della specifica disciplina applicabile ai contratti conclusi a distanza. Tuttavia, dalle evidenze acquisite dall’AGCM in sede ispettiva, è emerso che il contratto veniva concluso a prescindere dalla sottoscrizione della documentazione contrattuale per opera del consumatore.
In relazione a tali aspetti, il Provvedimento appare sostanzialmente in linea con altre decisioni analoghe dell’AGCM, che, con specifico riferimento al settore delle telecomunicazioni, nel marzo 2015, aveva avviato per identici motivi istruttorie nei confronti di Fastweb, Vodafone, Telecom, H3G e Sky.
Per quanto concerne la condotta sub ii), si tratta del terzo caso in quattro mesi in cui l’AGCM commina sanzioni per mancato rispetto dell’articolo 62 del Codice del Consumo, che sancisce il divieto di imporre spese ai consumatori per l’utilizzo di un determinato mezzo di pagamento (il primo caso in assoluto di applicazione di tale norma dalla sua entrata in vigore nel giugno del 2014 risale all’ottobre scorso, con i provvedimenti nn. 26183 e 26184, pubblicati sul Bollettino AGCM n. 36/2016).
In conclusione, le pratiche commerciali scorrette rilevate nel Provvedimento rientrano indubbiamente tra quelle monitorate con maggiore attenzione dall’AGCM negli ultimi tempi; peraltro, la stessa Wind starebbe valutando alcune modifiche al proprio sistema di teleselling e adesione telefonica al contratto per renderlo conforme alle disposizioni normative applicabili sopra richiamate, quali, ad esempio, la messa a disposizione della registrazione delle chiamate per sei mesi e l’eliminazione dell’addebito previsto per l’utilizzo del bollettino postale quale metodo di pagamento scelto.