Corte costituzionale, sent. 19 gennaio 2017, n. 14: la legge regionale non può ostacolare la razionalizzazione e il contenimento della spesa sanitaria, obiettivi perseguiti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario e attuati dal Commissario ad acta

19.01.2017

La legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (“Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza”) viola gli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost., perché, disponendo la proroga dei contratti del personale precario del Sistema sanitario regionale, ostacola i poteri del Commissario ad acta, finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria.

La sentenza de qua concerne la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (“Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza”), che prevede la proroga, sino al 31 dicembre 2016, dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.

Questa proroga ostacola lo svolgimento dei compiti del Commissario ad acta e si pone in contrasto diretto con le delibere del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012, che affidano al Commissario, coerentemente con il piano di rientro dal disavanzo sanitario, la razionalizzazione e il contenimento della spesa del personale e l’applicazione del divieto di turn-over.

Ciò comporta, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale in materia, la violazione degli artt. 117, co. 3, e 120, co. 2, Cost. e la conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale della normativa censurata.

a cura di Giuliano Sereno


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