Con la sentenza n. 1548/2016, depositata il 28 ottobre 2016 in esito alla camera di consiglio del 21 settembre 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha accolto il ricorso principale proposto da
Mobit società consortile a r.l. contro la regione Toscana e nei confronti di Autolinee Toscana S.p.A, stabilendo così l’annullamento dell’affidamento del servizio di TPL a quest’ultima. Allo stesso tempo, però, con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto anche il ricorso presentato in via incidentale da Autolinee Toscana S.p.A, giudicando in contrasto con gli atti di gara anche il piano economico finanziario presentato dalla ricorrente in via principale.
Con tale pronuncia, quindi, i giudici amministrativi di primo grado hanno ritenuto che entrambe le offerte presentate in gara avrebbero dovuto essere escluse a causa dell’errata valutazione, da parte della stazione appaltante, dei piani economico-finanziari presentati dai due concorrenti.
La sentenza, contro la quale Mobit ha già presentato ricorso al Consiglio di Stato, appare particolarmente interessante in quanto, con un “percorso motivazionale reso giocoforza ponderoso dalla complessità e quantità delle questioni proposte e affrontate” e dopo una dettagliata ricostruzione della giurisprudenza amministrativa nonché della normativa nazionale ed europea in materia, precisa alcuni aspetti relativamente ai contenuti del piano economico-finanziario che i concorrenti devono produrre nelle gare per l’affidamento delle concessioni di servizi.