Cons. di Stato, Sez. VI, 05.10.2016, n.4099, sul principio “chi inquina paga”

25.11.2016

Il Consiglio di Stato conferma il principio “chi inquina paga”, sottolineando che tale soggetto va attentamente individuato e non è genericamente riconducibile al proprietario dell’area (Cons. di Stato, Sez. VI, 05.10.2016, n.4099).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo Unico dell’ambiente non si può configurare una sorta di responsabilità oggettiva del proprietario o del possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità. “Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell’inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità”. Quanto affermato non solo è conforme agli esiti interpretativi cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria n. 21 del 2016, che sul punto ha effettuato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma anche alle pronunce comunitarie (sentenza del 4 marzo 2015 in causa C-534/13 e ordinanza del 6 ottobre 2015 in causa C-592/13) da ultimo intervenute sul rinvio, in base alle quali “la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata [nel senso] che non osta a una normativa nazionale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione degli interventi”.

a cura di Marina Chiarelli