La sentenza in oggetto ha riguardato una questione di costituzionalità sollevata dallo Stato nei confronti di una legge regionale del Piemonte, la n. 22 del 24 dicembre 2014. La possibile violazione riguardava l’art.117 co.2 lett. e della Costituzione. La disposizione censurata stabiliva la misura del canone annuo per l’uso di acqua pubblica a fini energetici e di riqualificazione dell’energia. Tale misura è diversificata nell’utilizzazione idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media di concessione. Una disposizione di questo tipo secondo il ricorrente non risulterebbe in linea con quanto previsto dalla normativa statale (L. 134/2012) che, per garantire parità di trattamento tra gli operatori economici e assicurare una disciplina omogenea delle attività di generazione idroelettrica sul territorio nazionale, stabilisce i criteri per determinare i valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico. Questa previsione statale secondo l’avvocatura dello Stato sarebbe da considerare una misura di tutela della concorrenza e come tale di esclusiva competenza statale. La legge regionale avrebbe pertanto invaso una competenza esclusiva dello Stato. La Corte ha ritenuto infondata la questione sollevata in quanto la legge regionale non ha dettato criteri generali per la determinazione dei canoni idroelettrici ma ha provveduto solo a stabilire la misura dei canoni. Per questi motivi non è possibile considerare la norma impugnata come una norma diretta a tutelare la concorrenza e tale da incidere su prerogative di esclusiva competenza statale.
Sentenza Corte Costituzionale n.158 del 7 luglio 2016
16.09.2016