Corte costituzionale, sent. 15 giugno-21 luglio 2016, n. 203, in materia di riduzione dei volumi d’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture accreditate

21.07.2016

Sono in parte inammissibili, e in parte infondate, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 (c.d. spending review), che ha disposto la riduzione, in misura percentuale fissa, dell’importo di tutti i contratti vigenti per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera. 

La Corte costituzionale ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 14, d.l. n. 95/2012, sollevate, con plurime ordinanze, dal TAR Lazio, con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La Corte ha ritenuto, infatti, che la disposizione impugnata, nel prevedere l’applicazione, “a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera”, di “una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014 […]”, non violi la potestà normativa di dettaglio riservata alle Regioni in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica.

Ciò in quanto, secondo l’avviso del giudice costituzionale, la norma è suscettibile di un’interpretazione alternativa “adeguatrice”, in senso conforme a Costituzione, potendo essere intesa nel senso che essa non costringa le Regioni ad applicare la medesima riduzione a tutti gli accordi e a tutte le strutture private accreditate, ma consenta, al contrario, di modulare, discrezionalmente, la percentuale della riduzione fra contratto e contratto.

Vengono, invece, giudicate infondate le censure afferenti alla violazione del principio di irretroattività della legge, desumibile dall’art. 3 Cost., dovendo la norma, a detta della Corte, essere interpretata nel senso che essa, pur incidendo sui contratti già stipulati, sia applicabile con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore, vale a dire con esclusivo riguardo alle prestazioni sanitarie non ancora eseguite dai soggetti accreditati, e produca, pertanto, i propri effetti solamente ex nunc.

Neppure, secondo l’apprezzamento della Corte, può ritenersi violato il principio del legittimo affidamento, avendo la disposizione impugnata operato un ragionevole bilanciamento rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica, tanto più all’interno di un mercato caratterizzato, come osservato in più occasioni dal Consiglio di Stato, dalla “fisiologica” sopravvenienza degli atti determinativi della spesa solamente in epoca successiva all’inizio di erogazione del servizio, “con la conseguenza – chiosa la Corte – che l’operatore prudente e accorto non può non sapere di essere esposto a correttivi dei contenuti economici del contratto imposti in corso d’anno”.

a cura di Gianluca Cosmelli


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