Servizi idrici: memoria dell’autorità disegno di legge recante “principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento”(ac 2212)

10.05.2016

Il disegno di legge recante “Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento” (AC 2212), si pone come finalità quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

La memoria dell’Autorità si sofferma, in particolare, sul contenuto dell’articolo 5 del disegno di legge in esame in materia di “governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell’acqua”. L’articolo 5 stabilisce che la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell’acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale sia affidata in esclusiva al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che svolge anche le competenze di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe e di definizione del metodo tariffario. Si prevede, inoltre, che le Regioni definiscano i bacini o sub bacini che compongono ciascun distretto idrografico, il quale è riconosciuto quale dimensione ottimale di governo e di gestione dell’acqua, sostituendo di fatto gli attuali Ambiti Territoriali Ottimali. Inoltre, la norma in questione attribuisce ai Consigli di Bacino (istituiti per ogni bacino o sub bacino e di cui fanno parte gli Enti locali) le funzioni di programmazione, di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione e del successivo affidamento, nonché di modulazione delle tariffe all’utenza, trasferendo ai medesimi Consigli di bacino le competenze in materia di servizio idrico integrato attualmente assegnate agli Enti di governo dell’ambito. L’articolo 5 assegna, infine, a un’Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (istituita con decreto del Ministero dell’ambiente le funzioni di controllo sull’attuazione delle disposizioni vigenti.

La memoria ha evidenziato l’incongruenza della suddetta norma con le più recenti riforme in ordine all’organizzazione e gestione dei servizi idrici e sottolinea che il testo del disegno di legge è stato presentato il 20 marzo 2014, precedentemente sia al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, (cd. Decreto Sblocca Italia), sia alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge Stabilità 2015.

In particolare, la memoria ha sottolineato che l’Autorità, cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e di controllo del settore, è un’istituzione che già da diversi anni ha una strutturata interfaccia con il territorio, e un interlocutore consolidato del sistema delle realtà territoriali locali. È stato posto in luce che l’affidamento delle funzioni di regolazione ad un’Autorità indipendente, statuita dal Legislatore, persegue lo scopo di superare alcune criticità del precedente modello istituzionale, tra cui anche il rischio di collusioni, dovute a conflitti di interesse a livello locale tra Regolatore e gestore, soggetti che spesso risultano espressione del medesimo ente o sono strettamente interconnessi (spesso l’ente locale si configura, al contempo, come regolatore nell’ambito degli Enti di governo d’ambito e come soggetto gestore, in quanto azionista, unico o di controllo, delle imprese di gestione).

La memoria ha poi fornito una breve ricognizione dell’attività regolatoria svolta dall’Autorità nel settore dei servizi idrici, evidenziandone i risultati positivi.

Il testo della delibera è reperibile al seguente link:

http://www.autorita.energia.it/it/docs/15/580-15.htm

 

Livia Lorenzoni