Quale è il fondamento normativo dell’audizione in Senato di un rappresentante di un organo della BCE?

11.01.2016

Il 23 giugno 2015, il rappresentante italiano presso il Supervisory Board della Banca Centrale Europea (BCE), dott. Ignazio Angeloni, è intervenuto presso la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato nell’ambito di una indagine conoscitiva avviata nel novembre del 2014 sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea. Il Supervisory Board è l’organo della BCE istituito dal Regolamento (UE) n. 1024 del 2013 del Consiglio al fine di esercitare i poteri di vigilanza sugli enti creditizi di rilevanza sistemica nell’ambito dell’Unione bancaria europea.

Il Presidente della VI Commissione, sen. Mauro Maria Marino, ha individuato nell’art. 48 del Regolamento del Senato il fondamento normativo dell’audizione del rappresentante del Supervisory Board. Il quinto comma della suddetta disposizione consente infatti l’intervento in Commissione – oltreché di ministri, funzionari ministeriali, amministratori di enti pubblici, rappresentanti di enti territoriali, organismi privati e associazioni di categoria – anche, più genericamente, di “esperti”, nelle materie oggetto di indagine conoscitiva.

Sul proprio sito web, il Supervisory Board ha invece comunicato che il dott. Angeloni era intervenuto presso il Senato italiano nell’ambito di un «exchange of views», vale a dire del nuovo istituto previsto dall’art. 21 del Regolamento (UE) n. 1024 del 2013 del Consiglio. Quest’ultima disposizione – nel disciplinare i poteri di controllo dei Parlamenti nazionali sulla governance del primo pilastro della Banking Union – attribuisce ai Parlamenti degli stati partecipanti all’Unione bancaria il potere di invitare un rappresentante del Supervisory Board per uno “scambio di opinioni”.

a cura di Renato Ibrido