E’ pienamente valido l’atto del Comune che delibera oltre la scadenza del termine fissato dalla legge, ma prima che la Regione abbia esercitato il potere sostitutivo, in quanto è raggiunto, sia pure con qualche ritardo, lo scopo voluto dal legislatore.
Nella delimitazione del territorio assegnato ad una sede farmaceutica, non esistono norme cogenti, ma solo prassi più o meno consolidate. La prassi più diffusa è quella della elencazione delle strade corrispondenti alla linea perimetrale, ma niente vieta che si usino tecniche diverse purché idonee allo scopo.
La norma che prevede il parere dell’Ordine dei farmacisti e dell’Azienda sanitaria locale per l’ubicazione delle sedi farmaceutiche non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte, quale utile contributo per le decisioni di competenza del Comune.