È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla norma statale che impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale
La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), impugnato dalla Regione siciliana in riferimento a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale.
La norma contestata aveva stabilito che le autonomie speciali assicurano il concorso mediante le procedure previste dall’art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l’importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione del principio di leale collaborazione, desumendola dalla mancata previsione, per la sola Regione siciliana, di procedure di intesa volte a determinare il concorso alla riduzione del fabbisogno finanziario del SSN.
Secondo l’avviso della Corte, la Regione avrebbe dovuto argomentare le proprie doglianze in maniera tale da dimostrare come la norma censurata, che si correla all’adozione di misure di contenimento dei costi sanitari forieri di una riduzione di spesa, potesse ostacolare l’attuazione del Piano di rientro volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale.