Ai sensi del DPCM 14.2.2001, art.6, la verifica delle condizioni economiche del richiedente servizi e prestazioni sociali va effettuata secondo le disposizioni del D. Lgs. n.109/1998 a cui le disposizioni regionali e comunali devono essere conformi.
Ciò premesso, in merito ai criteri di selezione dei beneficiari, in applicazione di un’interpretazione sistematico/teleologica della facoltà prevista dall’art. 3 del D.LGS. n.108/1999, gli ulteriori criteri di valutazione accanto all’ISEE, non possono sovrapporsi ai criteri che concorrono al suo computo, in quanto, ove ciò fosse consentito, l’ente cui è richiesta l’erogazione della prestazione potrebbe surrettiziamente eludere e modificare i criteri fissati dalla normativa primaria con la conseguente violazione della normativa volta a garantire l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sul territorio nazionale.