Consiglio di Stato, sez. III, sent. 2 ottobre 2015, n. 4613, sui poteri del sindaco di disporre la chiusura di una clinica per la perdita di requisiti

02.10.2015

L’art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934 assegna al Sindaco il potere autorizzatorio in ordine all’apertura ed esercizio di ambulatori, case e istituti di cura, gabinetti di analisi ed altre strutture di assistenza e di cura, oltreché di controllo. Indipendentemente da ogni disamina sull’esistenza di un’urgenza qualificata che possa avere dato ingresso all’esercizio del potere di ordinanza previsto dall’art. 50 del t.u. n. 267 del 2000, l’atto impugnato trova in ogni caso sostegno – in presenza di una pluralità di ragioni giustificative – nel generale potere di controllo del Sindaco sulle strutture sanitarie operanti nel territorio.

 

L’art. 193 del r.d. n. 1265 del 1934 riconduce il via autonoma al Sindaco il controllo sulle condizioni di igienicità e di idoneità strutturale dei presidi sanitari operanti nel territorio comunale che, ove riconosciute carenti, non richiedono ai fini dell’adozione di misure di revoca o di sospensione del titolo autorizzatorio l’intervento in funzione provvedimentale o consultiva della Regione.

a cura di Carmela Salerno


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