Via libera al soccorso istruttorio per chiarire e completare dichiarazioni, certificati o documenti, comunque già esistenti, ovvero per rettificare meri errori materiali o refusi (Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2159).

22.06.2015

A cura di Daniele Majori

 

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha avallato l’esercizio del cd. soccorso istruttorio da parte della commissione di gara.

Nello specifico, la mandante di un R.T.I. aveva erroneamente dichiarato la sussistenza della causa di esclusione prevista dall’art. 38, lett. m-bis, d.lgs. n. 163/2006 (id est: l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA) e la commissione di gara aveva consentito l’ammissione dello stesso concorrente, mediante correzione di errore materiale.

In particolare, la mandante aveva emendato la predetta dichiarazione, integrandola con la negazione “non” attraverso una dichiarazione firmata dallo stesso procuratore sottoscrittore della dichiarazione così rettificata, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

Secondo le appellanti, l’operato della commissione di gara sarebbe stato illegittimo, ma il Consiglio di Stato ha respinto le relative censure.

Ad avviso della Terza Sezione, in primo luogo l’omissione del termine “non” all’inizio della proposizione costituisce un mero errore materiale, come si evince anche dalla stessa dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà redatta dalla mandante, là dove l’enumerazione delle singole situazioni di legge ostative alla partecipazione a gare pubbliche è preceduta dal riferimento alla “insussistenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici” (ivi compresa quella indicata alla lett. m-bis).

Pertanto, in presenza di tale riferimento, è chiaro che la contrastante dichiarazione di cui al punto m-bis risulta essere una mera svista, agevolmente riconoscibile, in quanto tale suscettibile di essere emendata ai sensi dell’art. 46, co. 1, d.lgs. n. 163/2006, senza che risulti lesa la par condicio tra i concorrenti, né violato il principio dell’autoresponsabilità.

Ciò posto – proprio in ragione della riconoscibilità dell’errore – secondo il Consiglio di Stato era addirittura doveroso per la commissione giudicatrice consentirne la rettifica, poiché il c.d. soccorso istruttorio «sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente», essendo «volto a chiarire e completare dichiarazioni, certificati o documenti comunque già esistenti, a rettificare errori materiali o refusi» (cfr. Cons. St., sez. III, 8 settembre 2014 n. 4543, nonché Ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9, ivi cit., a sua volta richiamata da Ad. plen., 30 luglio 2014 n. 16, con la quale è stato ribadito che la rettifica di errori materiali e refusi “è sempre consentita”).

In secondo luogo – afferma ancora la Terza Sezione – le specifiche modalità di rettifica utilizzate dalla mandante devono ritenersi corrette, in quanto la sottoscrizione della rettifica è idonea e sufficiente ad assicurarne l’imputabilità al procuratore, anche senza che sia stata nuovamente allegata la fotocopia del documento d’identità, essendo incontestato che quest’ultima era già stata allegata in precedenza.

Né potrebbe parlarsi di tardività di presentazione, trattandosi di riscontro ai chiesti chiarimenti, necessariamente successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e perciò soggetto, ovviamente, al nuovo termine assegnato all’uopo dalla stazione appaltante (e non al termine originario).

Per la stessa ragione, nonché in assenza di prescrizioni di forma nella richiesta di chiarimenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto valido l’inoltro a mezzo P.E.C., che fornisce di per sé certezza della provenienza (mentre le modalità di consegna a mano o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate erano richieste dal disciplinare di gara per la presentazione del plico di partecipazione contenente le prescritte tre buste) e, nel contempo, ha consentito di corrispondere con la dovuta celerità alla medesima richiesta di chiarimenti, tenuto conto che la commissione di gara aveva ammesso la mandante a produrre “nell’immediatezza ogni documentazione atta a superare la criticità”.best essay for you

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