Corte costituzionale, sent. 31 marzo 2015, n. 54: la Regione non può autorizzare il personale sanitario non medico a svolgere l’attività professionale intra moenia

31.05.2015

Dichiarazione d’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria 31 marzo 2014, n. 6, recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». Tali disposizioni, autorizzando la libera professione intramuraria del personale sanitario non medico, contrastano con il divieto desumibile dalla normativa statale e qualificabile come principio fondamentale della materia “tutela della salute”.

La sentenza in esame riguarda gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria 31 marzo 2014, n. 6, recante «Disposizioni in materia di esercizio di attività professionale da parte del personale di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e successive modificazioni e integrazioni». Queste disposizioni prevedono che il personale sanitario non medico possa esercitare la libera professione intra moenia.

La Corte chiarisce innanzitutto che la disciplina dell’attività professionale intramuraria rientra nella materia “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, co. 3, Cost. Rileva poi che la normativa statale autorizza la libera professione intra moenia solo per il personale medico e per il personale della dirigenza del ruolo sanitario, costituito da farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Nulla è previsto invece per il personale sanitario non medico e tale silenzio deve essere interpretato come divieto di svolgimento dell’attività intramuraria.

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Poiché il citato divieto costituisce un principio fondamentale della materia, la Regione non può derogarvi. Ne deriva l’illegittimità costituzionale della normativa regionale ligure per violazione dell’art. 117, co. 3, Cost.

a cura di Giuliano Sereno


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