a cura di Piero Gambale
Nel corso della seduta del 15 ottobre 2014 della VIII Commissione Ambiente, il deputato Davide Crippa (M5S), intervenendo per un richiamo al regolamento, fa presente come la prassi secondo cui è possibile effettuare sostituzioni solo per l’intera seduta precluda, di fatto, ai deputati appartenenti a Commissioni diverse da quella competente in sede referente, la possibilità di seguire le parti del provvedimento di proprio interesse. Al riguardo, ricorda che ieri non è stata consentita la sostituzione della deputata Mannino (M5S), in quanto la richiesta era intervenuta nel corso della seduta. Chiede quindi alla presidenza di verificare la sussistenza di precedenti circa la possibilità di consentire sostituzioni in corso di seduta.
Il deputato Ermete Realacci, presidente della VIII Commissione, sottolinea che, con riferimento alla questione procedurale relativa alle sostituzioni per la seduta – c.d. sostituzioni ad diem – posta dall’onorevole Crippa, la richiesta di sostituzione ad diem è presentata al presidente della Commissione di norma all’inizio della seduta. Sono comunque ammissibili richieste di sostituzioni in corso di seduta, ma non in pendenza di votazione, a condizione che il deputato membro effettivo da sostituire non abbia già partecipato alla seduta stessa (ad esempio intervenendo per dichiarazione di voto o prendendo parte materialmente a votazioni). Ciò al fine di evitare un avvicendamento di deputati, pregiudizievole alla serietà dei lavori della Commissione. È esclusa la possibilità per il deputato membro della Commissione sostituito all’inizio della seduta di tornare a partecipare, come membro effettivo, ai lavori della Commissione nel corso della seduta stessa ed è altresì inammissibile la sostituzione del deputato sostituto. Il comma 4 dell’articolo 19 del Regolamento fa riferimento inoltre alla sostituzione «per l’intero corso della seduta». Sulla base della prassi, sono da considerarsi, ai fini delle sostituzioni, nuove e autonome sedute, oltre alle sedute specificamente convocate, quelle di prolungamento pomeridiano o notturno non previsto. Per effetto di tale interpretazione, deve ritenersi quindi escluso che la ripresa della seduta, dopo una breve sospensione, possa considerarsi nuova seduta e deve ritenersi altresì escluso che sia una nuova seduta il prolungamento notturno di una seduta serale già previsto.
Il deputato Crippa (M5S) ribadisce che nei lavori in Commissione in sede referente non è possibile individuare quali deputati abbiano votato, dal momento che non è ammessa la votazione nominale. Ritiene pertanto che la questione da lui sollevata debba essere affrontata dalla Giunta per il Regolamento. Il Presidente Realacci ricorda che la questione è altresì oggetto di una possibile riforma del Regolamento.