Corte di Cassazione, sez. III, 27 Marzo 2015 n.6243 : sulla responsabilità della Asl per illecito del medico generico di base convenzionato.

21.05.2015

A cura di Lucia Rossi

Secondo la Suprema Corte, il medico generico di base convenzionato, nello svolgimento della propria attività professionale, adempie una obbligazione della Asl nei confronti degli assistiti/utenti del S.S.N. e la compie per conto e nell’interessa della Asl stessa.

La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione.

Pertanto la Asl è responsabile civilmente, ai sensi dell’art 1228 c.c., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal SSN in base ai livelli stabiliti secondo la legge. 

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