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l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sull’attuazione delle politiche del suo Dicastero

19.05.2015

Il Ministro Gelmini ha riferito sull’attuazione delle politiche del suo Dicastero.
I temi trattati sono stati  la legge 8 ottobre 2010 n. 170 che ha identificato la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi specifici di apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli alunni e gli studenti possano raggiungere il successo formativo.
Con riferimento alle pronunce giurisdizionali relative all’inquadramento dei docenti precari titolari di tre contratti consecutivi, ha fatto  presente che alla luce dei contrasti giurisprudenziali sorti in merito alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nell’ambito del sistema scolastico, l’articolo 9 del decreto legge n. 70 del 2011 aggiunge espressamente tra le ipotesi di esclusione dall’applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, anche i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e ausiliario-tecnico-amministrativo, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo. Inoltre, proprio al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e al fine di conferire il maggior grado possibile di certezza nella programmazione degli organici della scuola, la stessa norma prevede l’adozione di un piano triennale straordinario di immissioni in ruolo di personale docente e di personale ATA. La stabilizzazione potrà avvenire nei limiti dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di stabilità di bilancio dello Stato. Il fenomeno del precariato va affrontato tenendo conto della specificità della scuola, nell’ambito della quale va in ogni caso assicurata la presenza di docenti in caso di assenza dei docenti titolari. Inoltre, sempre per quanto attiene il precariato della scuola, si sottolinea che, per far fonte alla situazione dei docenti annuali precari perdenti posto sono state prorogate, sempre con il medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 70 del 2011, anche per l’anno scolastico 2011-2012, le misure legislative a favore dei succitati docenti (precedenza assoluta in tutte le nomine, riconoscimento del punteggio intero, automatismo della liquidazione dell’indennità di disoccupazione, laddove dovuta, da parte dell’INPS, priorità nella assegnazione dei progetti avviati a seguito di convenzioni con le Regioni).

Con riferimento alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2011-2012 ed ai criteri per la formazione delle classi, prosegue il Ministro ricordando che con l’anno scolastico 2011-2012 si conclude la razionalizzazione del sistema scolastico e la riforma degli ordinamenti che ha avuto avvio con l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e con i relativi provvedimenti attuativi. Si tratta di un complesso di provvedimenti di straordinaria importanza in quanto nel loro insieme realizzano una vera e propria riforma di sistema che, a regime, consentirà di riqualificare l’offerta formativa secondo criteri e soluzioni di qualità.

Giova precisare che l’intervento di riordino e di riassetto del sistema scolastico, nonché, in particolare, la riforma del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo, in particolare, risponde ad una esigenza diffusa e fortemente avvertita da alcuni decenni, come provano i numerosi tentativi, purtroppo non andati a buon fine, di Governi precedenti. L’articolo 64 citato ha introdotto, come elemento nuovo e qualificante, la valorizzazione del merito avendo previsto la messa a disposizione della scuola del 30 per cento delle risorse risparmiate vale a dire: 410 milioni per il 2010, 664 milioni per il 2011 e 957 milioni a regime (dal 2012 in poi). In particolar modo, la destinazione di tali risorse alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall’anno 2010 è già stata realizzata sotto un duplice profilo: la possibilità che il Ministero ha avuto di compensare il blocco delle progressioni economiche del personale della scuola per il triennio 2011, 2012 e 2013, previsto dall’articolo 9 della legge n. 122 del 2010. A normativa vigente, infatti, gli incrementi stipendiali per il personale della scuola sono l’unico meccanismo di progressione stipendiale prevista per gli insegnanti. Con il decreto del 29 marzo 2011 sono stati attivati due progetti di sperimentazione, uno annuale, per premiare gli insegnanti che si distinguono per un generale apprezzamento professionale all’interno di una scuola (progetto, denominato “Valorizza” che ha coinvolto 33 scuole nelle province di Napoli e delle regioni Piemonte e Lombardia) ed un altro triennale relativo alle modalità, criteri e strumenti per la valutazione delle scuole (progetto denominato “VSQ).

Per quanto riguarda specificamente le dotazioni organiche dell’anno scolastico 2011-2012, è necessario premettere che, come è noto, le dotazioni organiche a livello nazionale e la ripartizione a livello regionale sono fissate con decreto interministeriale, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 64 citato. I due decreti ministeriali (rispettivamente uno per il personale docente e uno per il personale ATA) sono stati già firmati e vistati dalla Ragioneria Generale dello Stato. I criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche, come per gli anni scorsi, sono l’entità della popolazione scolastica, la presenza di alunni portatori di handicap e di alunni di cittadinanza non italiana, le caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati, le condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà, la distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo scuola (tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di primo grado), la presenza dei plessi e delle sezioni staccate. Gli organici sono stati altresì determinati tenendo conto dei nuovi quadri orario previsti dai regolamenti sia per il primo che per il secondo ciclo, per il quale la riforma si applica solo alle classi prime e seconde. Pertanto, grazie all’azione sinergica e razionalizzatrice delle tre linee del Piano programmatico (riforma degli ordinamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, quello per ridefinizione del rapporto alunni/docente, in avvicinamento agli standard europei, nonché quello della riorganizzazione dell’offerta formativa sul territorio), a fronte della riduzione complessiva dell’organico docenti prevista dai saldi finanziari dell’articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 19.700 posti per l’anno scolastico 2011-2012, come ultimo anno del triennio interessato alla razionalizzazione, anche per il prossimo anno scolastico siamo riusciti a non avere alcuna ripercussione sul funzionamento delle scuole e sulla qualità e quantità del servizio scolastico offerto. Le classi a tempo pieno, che nell’anno scolastico 2007-2008 erano pari a 33.224 (circa il 24,15 per cento del totale delle classi) e che sono aumentate negli anni successivi, passando nell’anno scolastico 2008/2009 a 34.317 (pari al 25,03 per cento del totale), nell’anno scolastico 2009/2010 a 36.493 (pari al 26,95 per cento del totale), nell’anno scolastico 2010/2011 a 37.407 (pari al 27,95 per cento del totale), aumenteranno ancora nell’anno scolastico 2011/12 a 38.120 (pari al 28,93 per cento del totale delle classi). Un altro esempio è relativo alla dotazione organica degli insegnanti di sostegno. Al riguardo, nessuna riduzione ha riguardato né riguarderà i posti di sostegno che, anzi, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, sono aumentati nell’anno scolastico 2010-2011 di ben 4.400 unità (portando l’organico di fatto da circa 90.000 docenti a 94.400 docenti). Per l’anno scolastico 2011-2012, è stato confermato interamente anche l’organico di diritto dei docenti di sostegno agli alunni disabili oltre 63.400 posti, che è il risultato di un incremento di circa 15.000 posti negli ultimi tre anni scolastici; tali posti sono utili per le immissioni in ruolo e per la stabilizzazione dei docenti di sostegno. Del resto anche la recente manovra approvata dal Consiglio dei Ministri del 30 giugno ultimo scorso non ha determinato alcun taglio alle dotazioni organiche dei docenti di sostegno, confermando anzi l’organico dell’anno scolastico 2010/2011, fatto salva la possibilità di deroga necessaria per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. Ha previsto, inoltre, per un migliore ed efficiente utilizzo delle risorse umane, che i docenti di sostegno siano assegnati complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, proprio per rendere possibile, con più flessibilità, l’intervento di personale e l’utilizzo di strumenti specificamente finalizzati al tipo di disabilità, promuovendo, nel contempo, anche nei confronti degli altri docenti dei consigli di classe, una più diffusa cultura dell’integrazione. Infine, per quanto riguarda il riparto tra Regioni dell’organico, si segnala che è in corso un confronto con la struttura tecnica della Conferenza unificata per definire criteri condivisi di riparto dell’organico fra le Regioni. Tale struttura tecnica, proprio di recente, ha proposto dei nuovi criteri di riparto, che sono oggetto di valutazione e la cui efficacia, quindi, non potrà che decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, tenuto conto dello stato attuale delle procedure e dell’esigenza di complesse modifiche al software del sistema informativo del Ministero. Per quanto riguarda, invece, la dotazione organica dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2011/2012, non vi sarà un numero cospicuo di immissioni in ruolo perché con le immissioni del corrente anno scolastico sono state quasi del tutto esaurite le relative graduatorie. Per questa ragione, nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso ordinario a 2.386 posti di dirigenti scolastici. E’ fondato prevedere, pertanto, che da settembre si avvierà la relativa procedura concorsuale, che presenta aspetti innovativi rispetto al passato con l’introduzione di una prova preselettiva, cui potranno partecipare tutti coloro che hanno il requisito dei cinque anni di docente di ruolo. In tal modo, si supera la vecchia logica di valutare esclusivamente l’anzianità di servizio, dando quindi la possibilità anche ai giovani docenti di partecipare al concorso.

Per quanto riguarda i criteri per la formazione delle classi, sottolinea che i criteri adottati per il prossimo anno scolastico sono esattamente quelli già adottati nell’anno scolastico in corso; sono, cioè, quelli espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, rispetto ai quali il decreto interministeriale sulle dotazioni organiche si limita alle necessarie contestualizzazioni tenuto conto del numero degli alunni iscritti e delle situazioni specifiche del territorio. In ogni caso, è in corso un monitoraggio da parte degli uffici scolastici regionali per verificare eventuali limitati scostamenti da tali criteri ed intervenire prima dell’avvio delle lezioni con sdoppiamenti di classe, tenuto conto anche delle specifiche situazioni edilizie dei vari contesti.

Con riferimento al recente svolgimento delle prove INVALSI, il 20 giugno 2011 si è svolta, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la prova nazionale predisposta dall’INVALSI. Hanno partecipato alla prova oltre 593.000 studenti, circa 29.000 classi, circa 6.000 scuole tra statali e paritarie. Va subito precisato, con estrema chiarezza, che i fascicoli contenenti le prove, così come la griglia di correzione per l’individuazione delle risposte corrette e per l’attribuzione del punteggio non contenevano alcun errore, per cui l’esame di Stato si è concluso regolarmente ed è valido a tutti gli effetti di legge. L’unico profilo di criticità, che ha destato un clamore eccessivo e strumentale, ha riguardato la maschera elettronica per il calcolo automatico del punteggio e del voto da esso derivato, che l’INVALSI ha messo a disposizione, unitamente alla usuale griglia per la correzione manuale, quale ulteriore strumento per facilitare il lavoro delle scuole. Il software relativo a detta maschera conteneva un errore che è stato immediatamente identificato e corretto dagli esperti dell’Istituto.

Riferendosi allo stato di avanzamento del riordino degli enti di ricerca il Ministro fa presente che nell’ambito del processo di riordino di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009,il 10 maggio 2011 sono entrati in vigore i nuovi statuti degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’approvazione dei predetti statuti è il risultato di una complessa procedura, frutto anche di intensi contatti e interlocutorie con gli enti stessi, volta a garantire non solo il rispetto delle generali disposizioni di legge, ma anche di quelle correlate alla specificità delle attività svolte da ciascun ente. Relativamente ai membri dei Consigli di amministrazione di nomina governativa, con decreto dello scorso 2 maggio è stato costituito il Comitato di selezione previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 con il compito di sottoporre al Ministro, per ciascun ente e sulla base delle rispettive norme statutarie, una rosa di cinque nominativi per ogni incarico di Presidente e di tre nominativi per ciascuna carica di consigliere. Il Comitato, nel valutare le singole candidature, avrà cura di garantire prioritariamente che il profilo dei candidati risponda ad elevata qualificazione tecnico-scientifica, comprovata da particolari competenze professionali, acquisite anche in ambito internazionale. Il Comitato ha prontamente avviato i propri lavori e il 20 maggio scorso ha emanato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

Con riferimento allo stato di avanzamento dell’attuazione della riforma universitaria e, in particolare, l’assunzione dei ricercatori e i tempi di entrata in vigore dell’abilitazione scientifica nazionale, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, entrata in vigore il 29 gennaio 2011, prevede che la piena attuazione della riforma venga completata dall’emanazione di 38 provvedimenti di varia natura giuridica (decreti ministeriali ed interministeriali, regolamenti e decreti legislativi). Il Ministero ha dato avvio, già prima dell’entrata in vigore della legge, a tutte le azioni necessarie affinché i decreti attuativi della riforma potéssero vedere la luce quanto prima, tenendo in piena considerazione la necessità di definire da subito tutti gli aspetti di merito toccati dalla legge di riforma e oggetto dei provvedimenti attuativi. Tra i provvedimenti attuativi della riforma universitaria merita una speciale menzione anche il disposto dei commi da 3 a 16 dell’articolo 9 del decreto legge n. 70 del 2011, che ha istituito e disciplinato la Fondazione dedicata alla gestione del Fondo per il merito di cui all’articolo 4 della legge n. 240 del 2010 con lo scopo di promuovere la cultura del merito e la valorizzazione delle eccellenze nel sistema scolastico (esame di maturità) ed universitario, attraverso i due strumenti dei premi (cioè borse di studio) e dei buoni studio (cioè prestiti di onore).

Per quanto attiene l’assunzione dei ricercatori, sono attualmente in fase di svolgimento in tutti gli atenei circa 900 concorsi di ricercatore (sono gli ultimi di ricercatore a tempo indeterminato, i cui bandi erano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore della legge n. 240 del 2010). Per quanto riguarda i nuovi bandi di ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010 (nelle due tipologie quella dei tre anni prorogabili per altri due e quella dei tre anni non prorogabili), si specifica che ciascun ateneo, ai sensi della nuova norma, deve dotarsi di un apposito regolamento al riguardo. Anche a seguito di un’apposita nota trasmessa dalla Direzione generale dell’università agli atenei, in cui si specificava la necessità di tale preliminare adempimento e si chiariva, inoltre, che tale regolamento non è soggetto ad approvazione o autorizzazione da parte del Ministero, molte università si stanno già dotando ditale regolamento. Ciò potrà consentire loro di partire con i nuovi concorsi il prossimo anno accademico.

Per quanto attiene, infine, ai tempi di entrata in vigore della nuova abilitazione nazionale, nonché degli ulteriori provvedimenti attuativi ivi previsti, tali provvedimenti potranno essere definitivamente approvati entro ottobre 2011 e le procedure per l’abilitazione nazionale potranno essere avviate tra ottobre e dicembre 2011.
Il resoconto dell’Audizione

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